COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MANZIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE POGGI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 107 DEL 4.12.2014 (Gara: MANZIANA – FORTITUDO NEPI del 30.11.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MANZIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE POGGI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 107 DEL 4.12.2014 (Gara: MANZIANA – FORTITUDO NEPI del 30.11.2014 – Campionato II Categoria) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società MANZIANA riconduce il comportamento del calciatore POGGI a semplici proteste verso l’arbitro, e chiede una significativa riduzione della squalifica per 5 gare, inflitta in primo grado. Letti gli atti ufficiali, dai quali si rileva, per contro, che il POGGI, nel contestare l’arbitro, lo spintonava facendolo indietreggiare e doveva essere allontanato dai compagni di squadra. Tenuto presente che il rapporto arbitrale è fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.); considerato che alla luce di quanto sopra, le lamentele della ricorrente sono prive di fondamento ed adeguata la sanzione inflitta in primo grado, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. n. 123 del 19.12.2014. La tassa reclamo va incamerata
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