COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARBOGNANO CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COLINELLI GIORDANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 C5 DEL 3.12.2014 (Gara: CARBOGNANO C5 – TD S. MARINELLA del 29.11.2014 – Campionato Calcio a 5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARBOGNANO CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COLINELLI GIORDANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 C5 DEL 3.12.2014 (Gara: CARBOGNANO C5 – TD S. MARINELLA del 29.11.2014 – Campionato Calcio a 5 C2) La Società CARBOGNANO C5, contestando la decisione con la quale il primo giudice ha inflitto al Calciatore COLINELLI GIORDANO la squalifica per 4 gare, deduce che il citato calciatore, espulso per somma di ammonizioni, si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, senza assumere comportamenti ingiuriosi o di minaccia. La ricorrente chiede, quindi, una riduzione della squalifica. Il referto arbitrale rappresenta ben altra dinamica dell’episodio: il COLINELLI, espulso per doppia ammonizione, teneva nei confronti dell’arbitro una condotta gravemente minacciosa e gli rivolgeva offese. Tenuto conto del carattere di priorità del contenuto degli atti ufficiali (art. 35 del C.G.S.) le doglianze della reclamante si manifestano insussistenti, alla luce di quanto descritto. Tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. n. 123 del 19.12.2014. La tassa reclamo va incamerata
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