COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI VALMONTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2018 A CARICO DEL CALCIATORE NARCISI CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 SGS DEL 27.11.2014 (Gara: CASSINO CALCIO – CITTA’ DI VALMONTONE del 23.11.2014 – Campionato All. Prov. Roma Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI VALMONTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2018 A CARICO DEL CALCIATORE NARCISI CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 SGS DEL 27.11.2014 (Gara: CASSINO CALCIO – CITTA’ DI VALMONTONE del 23.11.2014 – Campionato All. Prov. Roma Fascia B) La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società reclamante ha richiesto la revisione delle decisione del Giudice Sportivo che le ha inflitto la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e ha squalificato il calciatore NARCISI CRISTIAN sino al 30.6.2018, assumendo che il calciatore avrebbe solo poggiato la mano sul collo dell’arbitro senza alcuna stretta e che non avrebbe poi rivolto alcuna offesa agli avversari e sottolineando che la sospensione della partita da parte dell’arbitro fosse generata non da impossibilità psico-fisica a continuare l’incontro dopo la condotta del calciatore, ma da considerazioni personali non derivanti da situazioni oggettive; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale e valutata la dinamica dei fatti; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro il quale ha confermato lo svolgersi degli eventi così come descritto nel referto arbitrale; rilevato che la valutazione delle condizioni psico-fisiche necessarie ad arbitrare è riservata solo ed esclusivamente all’arbitro stesso e che, nel caso di specie, l’impossibilità a proseguire ad arbitrare, e quindi che fosse concluso l’incontro, è stata causata dall’azione del calciatore NARCISI CRISTIAN, tesserato della Società CITTA’ DI VALMONTONE; considerato che la squalifica a carico del calciatore NARCISI CRISTIAN, per la gravissima e massimamente censurabile condotta da questi tenuta, debba comunque essere in parte ridotta poiché, in presenza di atleti di giovane età come nel caso di specie, le sanzioni devono avere, in parallelo con la funzione afflittiva, anche un compito rieducativo e formativo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo al 31.12.2016 la squalifica a carico del calciatore NARCISI CRISTIAN e confermando il risultato della perdita della gara, così come anticipato sul C.U. n. 123 del 19.12.2014. La tassa reclamo va restituita.
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