COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. FUTBOL MONTESCARO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE NUMERO 75 DEL 30-10-2014 IN MERITO ALLA GARA FUTBOL MONTESACRO – TORPIGNATTARE DEL 26-10-2014 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 132/LND del 9/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA A.S.D. FUTBOL MONTESCARO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE NUMERO 75 DEL 30-10-2014 IN MERITO ALLA GARA FUTBOL MONTESACRO – TORPIGNATTARE DEL 26-10-2014 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Il Giudice Sportivo competente comminava alla società Futbol Montesacro l’ammenda di € 1.000,00, l’inibizione della dirigente Sabrina Filacchione sino al 28-11-2014 e la squalifica del calciatore Di Salvatore Andrea Domenico per tre gare effettive. Nel referto di gara l’Arbitro riferisce che al termine dell’incontro, mentre usciva a bordo della sua autovettura dall’impianto sportivo, la stessa veniva affiancata da altra, di cui non riusciva a rilevare la targa, dalla quale scendevano circa sei persone che vestivano la tuta della società Futbol Montesacro, come rilevava dai colori sociali e dallo stemma, che colpivano l’autovettura, ne rigavano una fiancata e tiravano sassi, petardi e bombe carta; riusciva a stento ad allontanarsi effettuando varie manovre spericolate, mettendo in pericolo la propria ed altrui incolumità e si recava infine presso la stazione CC di Soriano del Cimino dove sporgeva denuncia – querela per i fatti denunciati. Negli occorsi non riceveva assistenza dalla dirigente accompagnatrice ufficiale della società di casa, Sabrina Filacchione. Riferiva altresì che al termine dell’incontro, nel fare rientro nel suo spogliatoio veniva affrontato con fare minaccioso dal calciatore Andrea Di Salvatore che tentava di introdursi nello spogliatoio arbitrale chiedendo di entrare e di chiudersi dentro pronunciando la frase: “Parliamo come due maschi”. Avverso le decisioni del Giudice Sportivo reclama la società Futbol Montesacro sostenendo la scarsa precisione ed attendibilità di quanto riferito nel suo rapporto dall’Arbitro e la carenza di responsabilità della società per i fatti occorsi all’esterno dell’impianto di gioco, in quanto non preceduti da alcun avvenimento premonitore nel corso della gara. Per quanto attiene alla dirigente Filacchione rileva l’assenza di qualsiasi violazione regolamentare in quanto l’episodio di cui si sarebbero resi protagonisti dei sostenitori della società, era del tutto estraneo alla gara ed era sfuggito a qualsiasi controllo, né avrebbe potuto dare alcuna assistenza concreta al direttore di gara stante la repentinità dell’azione. Infine contestava anche la squalifica del calciatore Di Salvatore in quanto nel comportamento dello stesso non si trovavano né i connotati della minaccia né dell’ingiuria. Il reclamo è infondato e parzialmente inammissibile e va respinto. Come costantemente affermato dalla Giurisprudenza federale il referto arbitrale costituisce prova privilegiata ed, in assenza di parametri obiettivi di assoluta inverosimiglianza o di patente inattendibilità, è sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità a carico dei tesserati e delle società per i fatti descritti. Nel caso che ci occupa la descrizione dell’episodio occorso al direttore di gara al termine della gara è adeguatamente circostanziato e puntualmente descritto e non si presta né ad interpretazioni riduttive né ad equivoci essendo del tutto riconducibile all’andamento della gara, infausto per la squadra di casa, ed agli atteggiamenti minacciosi ed irriguardosi messi in atto da alcuni tesserati della reclamante durante ed al termine della partita. Per quanto attiene la squalifica del calciatore Di Salvatore appare del tutto congrua agli addebiti che sono connotati da una patente minaccia aggiunta ad un comportamento altamente irriguardoso. Infine l’inibizione comminata alla dirigente Filacchione è inferiore ad un mese e quindi al di sotto del minimo reclamabile fissato dall’articolo 45 del Codice di Giustizia Sportiva; di conseguenza per questa parte il reclamo deve essere dichiarato inammissibile Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 96 del 21.11.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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