COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARBARANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 DEL 18.12.2014 (Gara: BARBARANO – ATLETICO CAPRANICA del 14.12.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BARBARANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 120 DEL 18.12.2014 (Gara: BARBARANO – ATLETICO CAPRANICA del 14.12.2014 – Campionato II Categoria) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società BARBARANO minimizza il comportamento dei propri sostenitori, riconducendolo ad un semplice eccesso di espressioni verbali e, per quanto riguarda il lancio di fumogeni, ne attribuisce la responsabilità a giovanissimi tifosi senza intenzioni violente. Per tali motivi, chiede una riduzione della sanzione pecuniaria di € 200,00 comminata in primo grado, ritenendola eccessiva in rapporto ai fatti accaduti. Dalla lettura degli atti ufficiali si rileva, invece, che sostenitori della ricorrente, durante tutta la durata dell’incontro, rivolgevano all’arbitro ripetute e pesanti offese e che, alcuni di essi, facevano esplodere e lanciavano petardi e fumogeni. Alla luce di quanto sopra, le lamentele della ricorrente non possono essere accolte, pertanto questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. n. 133 del 9.1.2015 La tassa reclamo va incamerata
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