COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOLFALLUMIERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PERFETTI SIMONE, SPAGNOLI MIRKO, STAMPIGIONI ALESSANDRO E VIRGILI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 43 SGS DELL’11.12.2014 (Gara: VIRTUS BRACCIANO – TOLFALLUMIERE del 7.12.2014 – Campionato All. Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOLFALLUMIERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PERFETTI SIMONE, SPAGNOLI MIRKO, STAMPIGIONI ALESSANDRO E VIRGILI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 43 SGS DELL’11.12.2014 (Gara: VIRTUS BRACCIANO - TOLFALLUMIERE del 7.12.2014 – Campionato All. Prov. Viterbo) La Società TOLFALLUMIERE, nell’articolato e dettagliato ricorso presentato a questa Corte Sportiva di Appello, espone i fatti accaduti al termine dell’incontro in oggetto, ponendo all’attenzione episodi non riportati dall’arbitro nel proprio rapporto. A fine gara alcuni calciatori della loro squadra, chiedevano all’arbitro spiegazioni sull’ammonizione comminata ad un loro compagno di squadra. Interveniva il Dirigente, che allontanava i suddetti calciatori, invitandoli a rientrare nello spogliatoio. Mentre ciò avveniva, i calciatori della Società VIRTUS BRACCIANO, nel festeggiare per la vittoria conseguita, assumevano comportamenti provocatori nei confronti degli avversari, ai quali rivolgevano insulti e minacce ed in modo particolarmente violento si scagliavano contro un calciatore della Società C.M. TOLFALLUMIERE atleta scaraventandolo a terra e malmenandolo con calci. L’intervento di un Dirigente della Società reclamante, evitava conseguenze peggiori. L’arbitro, al dirigente della Società, riferiva di non aver visto i fatti accaduti, e che solo alcuni calciatori della TOLFALLUMIERE lo avevano aggredito verbalmente. Alla richiesta del Dirigente di visionare i documenti dei calciatori della squadra di casa, il Direttore affermava di averli identificati tutti regolarmente. In conclusione, la Società TOLFALLUMIERE chiede formalmente di annullare i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei tesserati indicati in epigrafe. Questa Corte Sportiva di Appello, dopo aver attentamente esaminato il contenuto del ricorso in esame, e letto il referto arbitrale, si è resa conto che quanto scrive la Società CM TOLFALLUMIERE non risulta negli atti di gara, ad eccezione dell’aspetto relativo all’identificazione di alcuni calciatori della società VIRTUS BRACCIANO. Precisa l’arbitro in un supplemento di rapporto, di aver effettuato successivamente il riconoscimento di due atleti della squadra di casa, completando la lista inserendo i dati identificativi degli stessi. La lista invece era sprovvista dei dati che l’arbitro non riportava solo sulla copia già consegnata ad inizio gara alla squadra ospite. C’è da porre in evidenza che in merito alla altre questioni segnalate dalla ricorrente, non trovando riscontro negli atti di gara, non possono essere prese in considerazione da questa Corte Sportiva, ai sensi di quanto stabilisce l’art. 35 del C.G.S. Al di la di tutto questo, però, questo Organo di Giustizia Sportiva è dell’avviso che il comportamento dei calciatori PERFETTI SIMONE, SPAGNOLI MIRKO, STAMPIGIONI ALESSANDRO e VIRGILI MASSIMILIANO, certamente deprecabile e censurabile, possa configurarsi come un atteggiamento aggressivo e di reiterate proteste nei confronti dell’arbitro e quindi sanzionabile in misura leggermente inferiore. Conseguentemente, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo a 3 gare le squalifiche dei calciatori PERFETTI SIMONE, SPAGNOLI MIRKO, STAMPIGIONI ALESSANDRO e VIRGILI MASSIMILIANO, così come anticipato sul C.U. n. 133 del 9.1.2015 La tassa reclamo va restituita.
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