COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ROMANINA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE NUMERO 46/C5 DEL 3-12-2014 IN MERITO ALLA GARA ROMA TORRINO FUTSAL – VIRTUS ROMANINA DEL 7-11-2014 CAMPIONATO JUNIORES ELITE CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ROMANINA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE NUMERO 46/C5 DEL 3-12-2014 IN MERITO ALLA GARA ROMA TORRINO FUTSAL – VIRTUS ROMANINA DEL 7-11-2014 CAMPIONATO JUNIORES ELITE CALCIO A 5 La Società Virtus Romanina Calcio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo descritta in epigrafe con la quale veniva disposta la ripetizione della gara non disputata per il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione. Il Giudice motivava la decisione con la ricorrenza nella giornata in cui si doveva disputare la gara e nel giorno precedente di eccezionali eventi atmosferici e con l’imprevedibilità ed eccezionalità del guasto subito dall’impianto dell’intero centro sportivo. Avverso tale decisione la reclamante deduce che, se è vero che nella nottata precedente la gara si erano verificate forti precipitazioni atmosferiche, nel giorno della gara e nelle ore immediatamente precedenti le precipitazioni atmosferiche erano cessate e permanevano solo sporadici scrosci di pioggia. L’impianto di illuminazione dell’impianto appariva funzionante ed era disattivato soltanto quello relativo all’illuminazione del campo di gioco. La società reclamante richiedeva altresì di essere sentita ed in sede di audizione diretta ribadiva le doglianze e precisava che al momento dell’accesso la campo la luce era funzionante ed era poi andata via due volte, per poi riattivarsi normalmente e solo dopo una terza interruzione l’Arbitro atteso il tempo regolamentare aveva dichiarato che l’incontro non poteva disputarsi. Va preliminarmente osservato che l’Arbitro della gara riferisce di aver atteso sino alle ore 20,00 che l’impianto, risultato spento alle ore 19,30, venisse riattivato e che, a quel punto, un responsabile dell’impianto gli comunicava che vi era un guasto alla centralina dell’impianto sportivo difficilmente riparabile in tempi brevi ed a quel punto aveva comunicato ai capitani delle squadre, che erano regolarmente pronte per scendere in campo, che l’incontro non poteva tenersi. Dalla ricostruzione dei fatti, confermata implicitamente dalla stessa reclamante, emerge che l’impianto funzionava al momento dell’accesso al campo delle squadre, tanto che si potevano effettuare le operazioni preliminari ed il riscaldamento pre-gara ma vi erano dei problemi di continuità nella fornitura del servizio, tanto che la luce andava via due volte e veniva riattivata per poi mancare definitivamente. Si può quindi arguire che il guasto fu improvviso e, con ogni probabilità indotto dalle eccezionali condizioni di maltempo che avevano caratterizzato la Capitale nel giorno precedente ed in quello della gara (rilevati 64 mm di pioggia dalla stazione di Roma EUR), tanto da indurre le Autorità a chiudere precauzionalmente scuole ed uffici pubblici il 6 novembre, e quindi si sono effettivamente verificate quelle condizioni di eccezionalità ed imprevedibilità che giustificano la ripetizione (rectius l’effettuazione) della gara. La decisione del Giudice di primo grado appare quindi corretta e va confermata con le conseguenze regolamentari sulle spese. La Corte Sportiva d’Appello territoriale, tutto ciò premesso, DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. n. 133 del 9.1.2015 La tassa reclamo va incamerata
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