COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SULLA RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 88 DEL 13.11.2014 (Gara: PRO FORMIA – VALLECORSA del 12.10.2014 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 138/LND del 16/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SULLA RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 88 DEL 13.11.2014 (Gara: PRO FORMIA - VALLECORSA del 12.10.2014 – Campionato II Categoria) La Corte Sportiva di Appello Territoriale; premesso che la società VALLECORSA impugna la delibera in oggetto deducendo che l’arbitro, peraltro senza che dagli atti si ricavi una esplicita richiesta in tal senso, solo dopo un mese dall’effettuazione della gara, ha precisato di aver erroneamente espulso il calciatore n. 8 RUSSO NICOLO’ della Società PRO FORMIA, in quanto lo ha considerato già ammonito, contrariamente al vero, comminandogli quindi una nuova ammonizione con conseguente espulsione; rilevato che, effettivamente, l’assunto della reclamante è fondato e non si comprende come l’arbitro sia giunto a così tanta distanza dalla gara a rivedere la decisione presa durante la stessa e a rilevare un errore che avrebbe dovuto riconoscere fin dal termine della gara o, al limite, in sede di compilazione del referto. Ritenuto che si rende necessario un esame della vicenda, previa convocazione sia del direttore di gara che dei tesserati di entrambe le squadre e quindi l’ausilio dei poteri inquirenti riservati alla Procura Federale, DELIBERA Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., così come pubblicato sul C.U. n. 102 del 28.11.2014. Nulla sulla tassa reclamo.
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