COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140/LND del 16/1/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL PRESIDENTE DELLA POL. GAETA SIG. BELALBA MARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ARTICOLO 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 NOIF E DELLA SOCIETA’ POL. GAETA SRL AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140/LND del 16/1/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL PRESIDENTE DELLA POL. GAETA SIG. BELALBA MARIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ARTICOLO 8 COMMI 9 E 15 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 NOIF E DELLA SOCIETA’ POL. GAETA SRL AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL C.G.S. Con propria ordinanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 208/CDT del 4-4-2014 l’allora Commissione Disciplinare Territoriale trasmetteva gli atti del deferimento in epigrafe alla Procura Federale per accertare la congruità della dichiarazione liberatoria sottoscritta dal calciatore Bellalba prodotta dalla società e verificare, altresì, con quali movimenti bancari fosse stata corrisposta la somma di € 3.000,00 portata dalla decisione della Collegio Arbitrale. La Procura Federale con nota pervenuta il 21-9-2014 ha trasmesso gli esiti degli accertamenti da cui è emerso che la quietanza liberatoria era stata effettivamente sottoscritta dal calciatore che ne ha riconosciuto la paternità e che risultavano pagati, entro il termine di mora concesso dalle norme, due assegni per il complessivo importo di € 1.800,00 in luogo dei € 3.000,00 portati dalla decisione da eseguire. Alla luce degli accertamenti acquisiti in atti ritiene il Tribunale che la violazione contestata non si sia verificata. In effetti il rilascio della quietanza liberatoria sottoscritta dal calciatore e datata come il secondo assegno, dimostrano come alla decisione del Collegio sia seguito un accordo novativo che ha modificato il quantum riconosciuto tanto che il calciatore ha sottoscritto un atto ampiamente liberatorio al ricevimento del secondo assegno che deve essere considerato un saldo. La quietanza è stata rilasciata in data 5 febbraio 2013 ed il Comunicato Ufficiale portante la decisione è stato pubblicato il 10 gennaio 2013 e quindi l’adempimento è avvenuto entro il termine di mora concesso dalle norme. Va però rilevato che la società non ha trasmesso nel medesimo termine copia della liberatoria agli Organi Federali competenti, così come prescritto dal regolamento ed è incorsa quindi in una violazione amministrativa che appare equo sanzionare con l’ammenda di € 100,00. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere i deferiti dalle violazioni di cui all’atto di deferimento e di comminare per i titoli di cui alla motivazione alla società Pol. Gaeta l’ammenda di € 100,00. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it