COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140/LND del 16/1/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GUIDO COSTANTINI PRESIDENTE DELLA A.S.D. MOROLO CALCIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., NONCHE’ DEGLI ARTT. 34 E 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA A.S.D. MOROLO CALCIO S.R.L., AI SENSI DELL’ART. 4 , COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140/LND del 16/1/2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. GUIDO COSTANTINI PRESIDENTE DELLA A.S.D. MOROLO CALCIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F., NONCHE’ DEGLI ARTT. 34 E 38 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA A.S.D. MOROLO CALCIO S.R.L., AI SENSI DELL’ART. 4 , COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. In data 12/02/2014, perveniva alla Procura Federale una segnalazione, da soggetto non tesserato per la F.I.G.C., con la quale si denunciava che il Sig. Glauco Cozzi avrebbe svolto, nel corso della stagione calcistica 2013/2014, sia le funzioni di allenatore presso la ASD Morolo Calcio che di coordinatore della scuola calcio AS Play Time, senza essere tesserato per alcuna Società. A seguito di ciò, il vice Procuratore Federale, intraprendeva le necessarie indagini preliminari. In particolare la Procura accertava che il Sig. Glauco Cozzi, nella stagione calcistica 2013-2014, era stato tesserato, come allenatore professionista di seconda categoria, per la A.S.D. Morolo Calcio, a decorrere dal 20/02/2014. Veniva sentito, il Sig. Glauco Cozzi, il quale dichiarava di essere stato tesserato per la ASD Morolo Calcio dal mese di febbraio al mese di marzo 2014, quale allenatore del settore giovanile e di non aver, mai, avuto rapporti professionali con la AS Play Time (dichiarazione, quest’ultima, che veniva confermata dal Presidente della AS Play Time). Il Sig. Guido Costantini, Presidente della A.S.D. Morolo Calcio, confermava che il Cozzi era stato allenatore della propria squadra allievi regionali e dichiarava di non essere a conoscenza di eventuali incarichi del Sig. Cozzi con altre società, La Procura acquisiva, infine, le distinte di gara, relative al periodo in questione, delle due società sopraddette, dalle quali si evinceva che il Sig. Glauco Cozzi non risultava mai presente in quelle della AS Play Time, mentre compariva in quelle della A.S.D. Morolo Calcio s.r.l., nelle gare con il Terracina e la Nuova Itri, rispettivamente del 02/01/2014 e 26/01/2014. Tutto ciò considerato il Vice Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio, oggi Tribunale Federale Territoriale, il Sig. Guido Costantini, Presidente della A.S.D. Morolo Calcio s.r.l., nonché la predetta Società per le violazioni di cui all’oggetto. Alla riunione, indetta da questo Tribunale Federale Territoriale, era presente il rappresentante della Procura Federale, nonché il Sig. Guido Costantini, Presidente della A.S.D. Morolo Calcio. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, concludeva con l’affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva per il Sig. Guido Costantini 2 mesi di inibizione e per la A.S.D. Morolo Calcio s.r.l. € 300 di ammenda. Il Tribunale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, ha accertato che il Sig. Glauco Cozzi è stato, esclusivamente, allenatore della squadra allievi regionali (e non della prima squadra come sosteneva l’accusa) della ASD Morolo Calcio. Chiarito ciò, a parere di questo Tribunale, il tesseramento del tecnico Cozzi è decorso dal 25/01/2014, giorno della spedizione della raccomandata A/R, contenente la richiesta di tesseramento ed il versamento della quota associativa e non dal 20/02/2014 come sostiene la Procura. Sul punto, infatti, l’ordinamento giuridico nulla dice e pertanto, nel vuoto normativo, si applica, in via analogica, l’art. 39 comma 3 N.O.I.F. (tesseramento dei calciatori), il quale prevede che la data di spedizione del plico postale, contenente la richiesta di tesseramento, stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Infine, la gara Terracina–ASD Morolo Calcio (e non viceversa) del Campionato allievi regionali, è stata disputata in data 02/02/2014 ( e non il 02/01/2014 come sostiene la Procura) e cioè in epoca successiva all’invio della domanda di tesseramento del tecnico. In definitiva, quindi, il Sig. Glauco Cozzi era regolarmente tesserato per la ASD Morolo Calcio, in qualità di allenatore allievi regionali, dal 25/01/2014 e pertanto poteva svolgere tale funzione sia nella gara con la Nuova Itri del 26/01/2014, che in quella con il Terracina del 02/02/2014. Tutto ciò premesso, questo Tribunale DELIBERA il non luogo a provvedere nei confronti del deferito Guido Costantini, Presidente della A.S.D. Morolo Calcio, per i motivi di cui in premessa ed il conseguente proscioglimento della A.S.D. Morolo Calcio per carenza dei presupposti di fatto, previsti dall’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. . Le decisioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione agli interessati. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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