COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146/LND del 23/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ EUR TRE FONTANE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE ROSSI ANDREA E PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MAGNANI FRANCESCO E TESTA DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 38 DELL’8.1.2015 (Gara: EUR TRE FONTANE – TEAM NUOVA FLORIDA del 3.1.2015 – Camp. Jun. Prov Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146/LND del 23/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ EUR TRE FONTANE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE ROSSI ANDREA E PER 2 GARE A CARICO DEI CALCIATORI MAGNANI FRANCESCO E TESTA DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 38 DELL’8.1.2015 (Gara: EUR TRE FONTANE – TEAM NUOVA FLORIDA del 3.1.2015 – Camp. Jun. Prov Roma) La Corte Sportiva di Appello Territoriale Visto il reclamo con cui la Società EUR TRE FONTANE contesta le sanzioni inflitte in primo grado ai calciatori DE ROSSI ANDREA (squalifica per 4 gare) , MAGNANI FRANCESCO e TESTA DAVIDE (entrambi squalificati per 2 gare) assumendo che il DE ROSSI avrebbe solamente reagito ad una aggressione di un Dirigente della squadra avversaria, mentre il MAGNANI ed il TESTA non avrebbero preso parte alla zuffa generale. Tenuto presente che la squalifica di 2 gare a carico di MAGNANI e TESTA non è impugnabile in alcuna sede in quanto non superiore alle 2 giornate di squalifica (art. 45 del C.G.S.); considerato che il comportamento del giocatore DE ROSSI, ancorché censurabile, può essere oggetto di una sanzione lievemente inferiore, trattandosi di ingiurie e percosse reciproche con un Dirigente della squadra avversaria, il reclamo può essere accolto. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo per la squalifica per 2 gare a carico dei calciatori MAGNANI FRANCESCO e TESTA DAVIDE, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo a 3 gare la squalifica del calciatore DE ROSSI ANDREA, così come anticipato sul C.U. n. 139 del 16.1.2015. La tassa reclamo va restituita.
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