COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146/LND del 23/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANDREA DORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2017 A CARICO DEL CALCIATORE RENGA ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 C5 DEL 12.11.2014

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 146/LND del 23/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANDREA DORIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2017 A CARICO DEL CALCIATORE RENGA ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 19 C5 DEL 12.11.2014 La Corte Sportiva di Appello Territoriale Ascoltato, come da richiesta, l’interessato; udito in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: il ricorrente, che si è scusato per il gesto compiuto in un momento di nervosismo, ritiene eccessiva la sanzione inflitta e ne chiede, pertanto, la riduzione, dal momento che il colpo, che ha attinto l’arbitro sul capo, andrebbe ricondotto ad una forma di protesta sicuramente eccessiva, ma senza alcun intento di violenza, prova ne sia che il gesto non ha causato all’arbitro alcuna conseguenza fisica. Ascoltato, in sede di supplemento, l’arbitro ha confermato che il calciatore della panchina che, a fine gara, lo aveva colpito con uno schiaffo tra la nuca e la tempia, poco sopra l’orecchio, era stato RENGA ANDREA; giocatore che egli aveva visto in volto e che aveva poi individuato attraverso il documento di riconoscimento, in quanto al momento egli era attorniato da numerosi calciatori dell’ANDREA DORIA, che protestavano animatamente, sicchè egli non aveva potuto vedere il numero di maglia del suddetto giocatore. L’arbitro ha inoltre dichiarato che, una volta rientrato nello spogliatoio, non aveva avvertito sulla parte colpita, un dolore tale da richiedere cure mediche ospedaliere, ma ha precisato tuttavia che il giorno dopo accusava ancora un leggero dolore alla tempia. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovata non solo l’identità del giocatore che ha colpito l’arbitro, ma anche la natura violenta dell’atto compiuto dal medesimo tesserato. Ribadiva la gravità e l’intollerabilità del comportamento posto in essere dal calciatore RENGA, questa Corte – considerato tuttavia che l’episodio si è verificato nel corso di una protesta collettiva, e tenuto altresì conto che lo schiaffo non ha causato all’arbitro significative conseguenze fisiche – ritiene di rivisitare parzialmente la sanzione, come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore RENGA ANDREA al 31.10.2016, così come anticipato sul C.U. n. 139 del 16.1.2015. La tassa reclamo va restituita.
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