COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153/LND del 30/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBA SANT ELIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DONATI ALESSIO, DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE FAZI MANLIO FINO AL 27.2.2015 E DI INIBIZIONE FINO AL 30.1.2015 A CARICO DEL DIRIGENTE NOBILI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 130 DELL’8.1.2015 (Gara: ALBA SANT ELIA – REAL MONTEROTONDO SCALO del 4.1.2015 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153/LND del 30/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBA SANT ELIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DONATI ALESSIO, DI INIBIZIONE AL DIRIGENTE FAZI MANLIO FINO AL 27.2.2015 E DI INIBIZIONE FINO AL 30.1.2015 A CARICO DEL DIRIGENTE NOBILI MASSIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 130 DELL’8.1.2015 (Gara: ALBA SANT ELIA – REAL MONTEROTONDO SCALO del 4.1.2015 – Campionato I Categoria) La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società reclamante ha richiesto la revisione delle decisioni del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore DONATI ALESSIO per quattro gare, l’assistente arbitro FAZI MANLIO sino al 27.2.2015 e ha inibito il massaggiatore NOBILI MASSIMO sino al 30.1.2015, assumendo che: il calciatore avrebbe solo tentato di divincolarsi da un aggressione da parte di un dirigente della squadra avversaria senza volontà di colpirlo; l’assistente arbitro avrebbe protestato nei confronti dell’arbitro senza offenderlo né tentando di colpirlo con la bandierina; il massaggiatore non avrebbe avuto alcun atteggiamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; atteso che, ai sensi dell’art 45, comma 3, lett. b) C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica fino ad un mese per i massaggiatori; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale e valutata la dinamica dei fatti; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; rilevato che il comportamento aggressivo del calciatore DONATI ALESSIO nei confronti del dirigente avversario e ingiurioso nei confronti dell’arbitro è stato da questi dettagliatamente e precisamente descritto, ma è stato causato dalla condotta gravemente violenta da parte del dirigente della squadra avversaria e può quindi essere sanzionata in misura lievemente ridotta; osservato che la grave condotta minacciosa e offensiva dell’assistente di parte FAZI MANLIO non è qualificabile come tentativo di atti violenti, atteso che essa difetta dell’idoneità a raggiungere lo scopo e, pertanto, la squalifica deve essere ricondotta alla misura dei consolidati parametri utilizzati per casi analoghi a quello in esame. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo all’inibizione del dirigente NOBILI MASSIMO. Di accogliere il reclamo riducendo al 10.2.2015 l’inibizione al dirigente FAZI MANLIO e a 3 gare la squalifica del calciatore DONATI ALESSIO, In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni. La tassa reclamo va restituita.
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