COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153/LND del 30/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA T USCIAFOGLIANESE – TRASTEVERE DELL’8.11.2014 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 121 DEL 19.12.2014

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153/LND del 30/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI CONVALIDA DEL RISULTATO DELLA GARA T USCIAFOGLIANESE – TRASTEVERE DELL’8.11.2014 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 121 DEL 19.12.2014 Con ricorso proposto al competente Giudice Sportivo la società Tusciafoglianese eccepiva la irregolare partecipazione alla gara del calciatore n. 9 della società Trastevere Calcio, Crescenzi Leonardo, in quanto non in possesso di un documento d’identità valido, avendo provveduto l’arbitro al riconoscimento dello stesso con una denuncia di smarrimento della carta d’identità ed una tessera non meglio precisata di abbonamento, mentre i dirigenti Neroni Mario, accompagnatore ufficiale, e Campanari Mario erano stati identificati con un documento d’identità e non con la tessera ufficiale di dirigente. Il Giudice Sportivo richiedeva all’Arbitro un supplemento di referto sulle circostanze dedotte nel reclamo ed il direttore di gara comunicava che il calciatore Crescenzi era stato identificato con la carta d’identità n. AT3596724 mentre il calciatore Merli Luca, numero 11 in distinta, era stato effettivamente identificato con una fotocopia della carta d’identità corredata dalla denuncia di smarrimento. Il Giudice Sportivo, rilevata quindi l’infondatezza del gravame sia relativamente al calciatore Crescenzi che ai dirigenti Neroni e Campanari che erano stati regolarmente identificati ed, in particolare, il Neroni Marco, e non Mario come erroneamente scritto nel reclamo, era in possesso della tessera di dirigente n. 53397296 che la società non aveva allegato alla documentazione presentata prima della gara all’arbitro. Alla luce di quanto sopra respingeva il reclamo comminando alla società l’ammenda Trastevere Calcio l’ammenda di € 100,00 per errata compilazione della lista di gara. Nella delibera il Giudice Sportivo aggiunge poi che l’identificazione del calciatore Merli, non oggetto del reclamo, era comunque avvenuta regolarmente con la produzione di una fotocopia del documento e della denuncia di smarrimento dello stesso. Avverso la delibera propone ricorso alla Corte Sportiva di Appello territoriale la società Tusciafoglianese che si duole della decisione in quanto, a suo dire, la identificazione del calciatore Merli, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo, sarebbe irregolare in quanto, come già deliberato da altri Organi di Giustizia Sportiva, la denuncia di smarrimento non sarebbe valida per sostituire il documento d’identità obbligatoriamente richiesto dal regolamento. Ribadisce tale posizione nella audizione diretta innanzi alla Corte, producendo anche copia di decisioni di altri Organi di Giustizia Sportiva Federali. La Corte Sportiva, ha ascoltato l’arbitro, il quale ha confermato quanto già riferito dettagliatamente nel referto arbitrale L’appello è inammissibile. E’ evidente che tra il primo ed il secondo grado di Giudizio la reclamante ha completamente mutato la domanda eccependo in primo grado la irregolare posizione di un calciatore ed in secondo grado di un altro; già solo questo basterebbe per far dichiarare il reclamo inammissibile ai sensi dell’articolo 36 e 36 bis n. 3 del CGS. Va poi rilevato come la decisione del Giudice Sportivo di ritenere regolare la identificazione del calciatore Merli, avvenuta con la produzione di una fotocopia del documento di identità e della denuncia di smarrimento dello stesso, è chiaramente una decisione d’ufficio, non avendo formato oggetto di contestazione nel reclamo, che il Giudice ha assunto a seguito dei chiarimenti forniti dal direttore di gara. Il fatto che “graficamente” sia stata inserita nel deliberato relativo al reclamo della Tusciafoglianese non la qualifica certo come decisione sul gravame che, lo si ripete, non riguardava il citato calciatore Merli. Di conseguenza né la società né la Corte hanno il potere di censurare una decisione officiosa assunta dal Giudice Sportivo. Infine e solo per completezza e per impedire il fiorire di reclami sul punto la Corte precisa che, sono validi per l’identificazione i documenti ritenuti tali dalle norme pubbliche e quelli equipollenti e, tra questi, convenzionalmente è stata sempre considerata la riproduzione in copia del documento d’identità con la denuncia di smarrimento presentata alle Autorità ed il timbro di ricevuta della Autorità stessa. Ovviamente in tali evenienze sarà esclusivamente il direttore di gara a verificare la rispondenza tra il numero della carta d’identità ricavabile dalla fotocopia e quello riportato in denuncia ed ad identificare il calciatore con la fotografia apposta sul documento che dovrà quindi essere nella copia nitida ed idonea al riconoscimento. Tutto ciò premesso la Corte d’Appello Sportiva territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, così come anticipato sul C.U. n. 147 del 23.1.2015. La tassa reclamo va incamerata.
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