COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153/LND del 30/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TECCHIENA TECHNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE FATTIZZO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 129 DEL 7.1.2015 (Gara: SONNINO – TECCHIENA TECHNA del 4.1.2015 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 153/LND del 30/1/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TECCHIENA TECHNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2015 A CARICO DEL CALCIATORE FATTIZZO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 129 DEL 7.1.2015 (Gara: SONNINO – TECCHIENA TECHNA del 4.1.2015 – Campionato Promozione) La Società TECCHIENA TECHNA ha contestato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ha comminato al calciatore FATTIZZO ANDREA la squalifica fino al 31.3.2015, assumendo che lo stesso avrebbe solamente protestato nei confronti dell’arbitro e gettato a terra il pallone in gesto di stizza, senza alcuna intenzione di colpire il Direttore di gara. Chiede, pertanto, una sostanziale riduzione della squalifica, ritenuta fortemente eccessiva in rapporto all’accaduto. Da quanto esaminati negli atti ufficiali, emerge ben altra dinamica dell’episodio: il FATTIZZO, dopo che la sua squadra aveva subito una rete, si avvicinava all’arbitro e gli lanciava contro il pallone senza colpirlo, per lo spostamento di quest’ultimo. Dato il carattere primario di prova rappresentato dagli atti di gara (art. 35 del C.G.S.) e considerata la congruità della sanzione, l’assunto della ricorrente risulta infondato, per cui questa Corte Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo, così come anticipato sul C.U. n. 147 del 23.1.2015. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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