COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 159/LND del 6/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.S.L. SOCCER AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2016 DEL CALCIATORE CAMPARI TIZIANO, ADOTTATO CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON C.U. N. 107 DEL 04.12.2014. ( GARA . C.S.L. SOCCER – A.S.D. VALENTANO Del 30.11.2014 , Campionato di Prima Ctg , Girone A).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 159/LND del 6/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.S.L. SOCCER AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2016 DEL CALCIATORE CAMPARI TIZIANO, ADOTTATO CON PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON C.U. N. 107 DEL 04.12.2014. ( GARA . C.S.L. SOCCER - A.S.D. VALENTANO Del 30.11.2014 , Campionato di Prima Ctg , Girone A). Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 147 del 23/01/2015 La Corte Sportiva d’ Appello Territoriale, letto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue: Al 43’ del secondo tempo , il n.5 della Società C.S.L. Soccer, Sig. Campari Tiziano, dopo essere stato ammonito, si avvicinava l’arbitro e lo colpiva con una testata allo zigomo procurandogli momentaneo dolore. La ricorrente contestava i fatti riportati nel referto del direttore di gara, essendo questi, a dir proprio, viziati nella ricostruzione, per contraddittorietà e illogicità, e pertanto non rispondenti al loro reale accadimento, non avendo il proprio tesserato, colpito in alcuna maniera l’arbitro. Conseguentemente, reputando giusto che il Campari venisse sanzionato adeguatamente per il solo fallo di gioco, su tali premesse, l’istante concludeva con la richiesta di riduzione della squalifica inflitta al suo calciatore. Il ricorso non può essere accolto. Alla luce delle dichiarazioni del direttore di gara , sentito personalmente in sede di udienza del 22.01.2015, ( preliminarmente ritenuta necessaria la sua convocazione, già predisposta nella riunione di questo Organo giudicante, il 18.12.2014, che sospendeva nello stesso tempo, ogni giudizio sul merito); si evince la evidente dinamica degli eventi verificatisi durante partita, al 43 del 2°tempo, dopo la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, per un fallo di gioco da parte del giocatore della Società istante, nell’area interessata. Così risulta certo ed inequivocabile, che il Sig. Tiziano Campari, avvicinandosi all’arbitro per protestare contro la decisione da lui assunta , lo colpiva direttamente con la testa sullo zigomo sinistro, provocandogli momentaneo dolore , durato pochi istanti, che non lasciava alcuna altra conseguenza. Considerata la gravità e la volontarietà del gesto , messo in essere nei confronti del direttore di gara, che oltre a ledere la persona fisica , ha offeso pure la sua dignità e l’autorità propria delle sue funzioni. Ritenuto altresì, che il rapporto dell’arbitro costituisce, per l’art. 35. sub 1.1. del c.g.s., come è ben noto, fonte privilegiata di prova per quanto in esso contenuto sui comportamenti e le condotte tenute dai tesserati durante lo svolgimento delle competizioni; DELIBERA Di respingere il reclamo , confermando la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio e quindi la squalifica fino al 30.06.2016, del calciatore Campari Tiziano, come al C.U. n:107 L.N.D. del 04.12.2014 alla pag. 13. ( come per quanto già pubblicato nel precedente c.u. n. 107 del. 04/12/2014) La tassa reclamo va incamerata.
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