COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 159/LND del 6/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ VIRTUS DIVINO AMORE AVVERSO L’AMMEDA DI € 100,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETA’ E IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 15/3/2015 A CARICO DEL DIRIGENTE SERAFINI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 45 S.G.S DELL’ 8/1/15. (Gara: Virtus Divino Amore – Virtus Unipomezia del 4/1/15 – Campionato Giov. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 159/LND del 6/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ VIRTUS DIVINO AMORE AVVERSO L'AMMEDA DI € 100,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETA' E IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 15/3/2015 A CARICO DEL DIRIGENTE SERAFINI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 45 S.G.S DELL' 8/1/15. (Gara: Virtus Divino Amore – Virtus Unipomezia del 4/1/15 - Campionato Giov. Prov. Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 154 del 30/01/2015 La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro; osserva: La reclamante ha escluso nella maniera più assoluta che il Dirigente Serafini, al termine dell'incontro, abbia lanciato uno sputo verso l'Arbitro, riconoscendo soltanto che il proprio tesserato, dopo la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, ha rivolto effettivamente una espressione offensiva al Direttore di gara. La ricorrente ha contestato inoltre la sanzione pecuniaria comminata alla Società, facendo presente, a tal riguardo, che la conformazione dell'impianto – che prevede un unico cancello di ingresso per i due campi ivi esistenti – non consentirebbe il controllo di detto cancello, allorquando si svolgono gare in contemporanea su entrambi i campi. Per tali motivi si è quindi chiesta una riduzione delle sanzioni, ritenute eccessive. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha dichiarato che al 33° s.t., dopo la concessione di un calcio di rigore alla squadra dell'Unipomezia, il Dirigente del Divino Amore, Serafini Maurizio, gli aveva rivolto ripetute espressioni offensive, estese anche agli Organi dell'A.I.A. Il Direttore di gara ha precisato inoltre che, al temine dell'incontro, mentre si accingeva ad abbandonare il terreno di gioco, il Serafini si era avvicinato reiterando gli insulti e, richiamata la sua qualifica di poliziotto, aveva formulato anche velate minacce. Invitato a contenersi, l'interessato, dopo aver fissato in volto l'Arbitro, aveva poi sputato in terra, in segno di disprezzo. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovato il comportamento reiteratamente offensivo posto in essere dal Serafini,nonchè la sussistenza del grave gesto compiuto nei confronti dell'Arbitro; gesto spregievole ed intollerabile, da censurare severamente anche per l'esempio diseducativo offerto proprio dal Dirigente di una squadra di giovanissimi calciatori impegnati in una gara del Settore Giovanile e Scolastico. Ritenuta quindi del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta al Serafini, questa Corte ritiene invece di rivisitare parzialmente la sanzione pecuniaria comminata alla Soc. Virtus Divino Amore, e ciò, in quanto appaiono in parte assumibili le considerazioni svolte dalla reclamante, in merito alle difficoltà di controllo del cancello d'ingresso al campo di gioco. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA − di accogliere il reclamo relativo alla SOC. VIRTUS DIVINO AMORE e, per l'effetto, riduce l'ammenda a carico di detta società da € 100,00 a € 50,00. − di respingere il reclamo relativo al dirigente SERAFINI MAURIZIO, confermando l'inibizione fino al 15 marzo 2015. La tassa di reclamo va restituita.
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