COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 159/LND del 6/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CASILINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 A CARICO DEL DIRIGENTE PELLEGRINO GIORDANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL 15.1.2015 (Gara: VIRTUS CASILINO – GIARDINETTI dell’ 11.1.2015 – Campionato Seconda Ctg)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 159/LND del 6/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CASILINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 A CARICO DEL DIRIGENTE PELLEGRINO GIORDANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL 15.1.2015 (Gara: VIRTUS CASILINO – GIARDINETTI dell’ 11.1.2015 – Campionato Seconda Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 154 del 30/01/2015 Visto il reclamo con cui la Società Virtus Casilino, contrapponendosi alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa all’inibizione fino al 31/12/2015 a carico del dirigente Pellegrino Giordano, sostiene che il predetto tesserato avrebbe solamente protestato verso l’arbitro senza alcuno intento di violenza, data la casualità del calpestamento di un piede di quest’ultimo e l’assenza del tentativo di colpirlo co0n una testata; vista la conseguente istanza da parte della predetta Società di revoca o sostanziale riforma della sanzione inflitta al Pellegrino; letti gli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), da cui si rileva che il citato dirigente, allontanato per frase blasfema, tentava di colpire l’arbitro con una testata schivata da quest’ultimo, gli calpestava un piede causandogli dolore e gli rivolgeva offese e minacce; tenuto conto che, alla luca di quanto sopra descritto, le lamentele della ricorrente sono prive di fondamento e la sanzione pienamente adeguata, il reclama va respinto, come deliberato nel C.U. n. 154 del 30/1/2015 DELIBERA Di respingere il reclamo. La tassa reclamo va incamerata.
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