COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 159/LND del 6/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI SORA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RECCHIA SANDRO, E PER 2 GARE A CARICO AL TECNICO CAPOBIANCO ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 34 DEL 15.1.2015 (Gara: CITTA’ DI SORA – ATL. SORA VALLERADICE del 10.1.2015 – Campionato Calcio a 5 Serie D Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 159/LND del 6/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI SORA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RECCHIA SANDRO, E PER 2 GARE A CARICO AL TECNICO CAPOBIANCO ANTONIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 34 DEL 15.1.2015 (Gara: CITTA’ DI SORA – ATL. SORA VALLERADICE del 10.1.2015 – Campionato Calcio a 5 Serie D Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 154 del 30/01/2015 La Società Città di Sora ha contestato le decisioni del Giudice di primo grado riguardanti le squalifiche inflitte al proprio calciatore Recchia Sandro (3 gare) e al tecnico Capobianco Antonio (2 gare), assumendo che i suddetti tesserati non avrebbero rivolto espressioni ingiuriose verso l’arbitro, come descritto nel referto di gara. La ricorrente chiede, quindi, la revoca delle squalifiche o, in subordine, una loro riduzione. Dagli atti ufficiali, fonte primaria di prova, (art. 35 del C.G.S.), emerge che il Recchia, al termine dell’incontro, ha offeso ripetutamente il direttore di gara ed ha profferito espressioni blasfeme, per cui le argomentazioni della Società Città di Sora si rilevano prive di fondamento. Alla luce di quanto sopra rappresentato, il reclamo va quindi respinto. Giova ricordare, da ultimo, che la squalifica di 2 gare inflitta all’allenatore Capobianco, non è impugnabile in alcuna sede, a mente dell’art. 45 del C.G.S. DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo alla squalifica di 2 gare a carico del tecnico Capobianco Antonio (ai sensi dell’art. 45 del C.G.S.) e di respingere il reclamo relativo alla squalifica per 3 gare a carico del calciatore Recchia Sandro. La tassa reclamo va incamerata.
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