COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA AL CALCIATORE MUDADU VALERIO PER 8 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL 15.01.2015 (Gara: NUOVA CASTELLI ROMANI – FRASCATI dell’11.01.2015 – Campionato Prima Ctg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FRASCATI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA AL CALCIATORE MUDADU VALERIO PER 8 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL 15.01.2015 (Gara: NUOVA CASTELLI ROMANI - FRASCATI dell’11.01.2015 – Campionato Prima Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 158 del 6/2/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore MUDADU VALERIO assumendo che il proprio tesserato non abbia tentato di sgambettare l’arbitro, poiché l’ostruzione nei suoi confronti era stata involontaria mentre le squadre si riposizionavano dopo la convalida di un gol, e che il calciatore non abbia mai avuto atteggiamento minaccioso nei confronti del direttore di gara; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il comportamento del calciatore MUDADU VALERIO qualificabile come volontario tentativo di sgambetto seguito da un successivo atteggiamento minaccioso; ascoltato, in sede di supplemento, l’arbitro che ha confermato la dinamica dei fatti; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del calciatore MUDADU VALERIO è stata sanzionata adeguatamente in prima istanza. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata La tassa reclamo va incamerata.
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