COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FT SAN BASILIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA € 800,00 E SQUALIFICA AL CALCIATORE FUCCI ANDREA FINO AL 30/5/2015 E AL CALCIATORE GIORGINI MASSIMILIANO FINO AL 30/01/18 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 143 DEL 22.01.2015. (Gara: FT SAN BASILIO – NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA del 17.01.2015 – Campionato Seconda Ctg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FT SAN BASILIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA € 800,00 E SQUALIFICA AL CALCIATORE FUCCI ANDREA FINO AL 30/5/2015 E AL CALCIATORE GIORGINI MASSIMILIANO FINO AL 30/01/18 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 143 DEL 22.01.2015. (Gara: FT SAN BASILIO – NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA del 17.01.2015 – Campionato Seconda Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 158 del 6/2/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la revisione delle decisioni del Giudice Sportivo che le ha inflitto la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 comminando altresì ammenda di € 800,00 e ha squalificato i calciatori FUCCI ANDREA fino al 30.5.2015 e GIORGINI MASSIMILIANO fino al 30.01.18, assumendo che i comportamenti contestati vengono riportati dall’arbitro e dal commissario di campo in maniera discorde e difforme e censurando la mancata allegazione dei danni subiti dal commissario di campo; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara e il commissario di campo hanno dettagliatamente e univocamente descritto il gravissimo comportamento dei sostenitori e tesserati della FT SAN BASILIO e in particolare: del calciatore FUCCI ANDREA che risulta aver offeso e minacciato reiteratamente l’arbitro e il commissario di gara, permettendo poi l’ingresso di alcuni sostenitori che tentavano il contatto con gli ufficiali di gara; del calciatore GIORGINI MASSIMILIANO che risulta aver attinto con uno sputo l’arbitro ad un occhio; di un sostenitore della società reclamante, qualificatosi come presidente, che risulta aver colpito l’arbitro con un forte schiaffo al volto e il commissario di campo con un pugno e un calcio; della società che risulta aver permesso l’ingresso di sostenitori non avendo tenuto chiuso i cancelli e aver omesso, in persona del dirigente Teofili Angelo, di chiamare la forza pubblica su richiesta del commissario di campo; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, che la valutazione delle condizioni psico-fisiche necessarie ad arbitrare è riservata solo ed esclusivamente all’arbitro stesso e che, nel caso di specie, l’impossibilità a proseguire ad arbitrare, e quindi che fosse concluso l’incontro, è stata causata dall’azione di tesserati e sostenitori della società reclamante; ritenuto che i comportamenti suddetti siano stati sanzionati adeguatamente in prima istanza. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata La tassa reclamo va incamerata.
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