COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ EAGLES CA5 APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRIOLI MARCO ADOTTATTO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 60 DEL 16/01/2015 (GARA EAGLES CA5 APRILIA – REAL CASTELFONTANA DEL 13/01/2015 – CAMPIONATO CALCIO A5 C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ EAGLES CA5 APRILIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRIOLI MARCO ADOTTATTO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 60 DEL 16/01/2015 (GARA EAGLES CA5 APRILIA – REAL CASTELFONTANA DEL 13/01/2015 – CAMPIONATO CALCIO A5 C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 154 del 30/01/2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società Eagles Ca5, sostenendo che il proprio giocatore Frioli Marco avrebbe semplicemente rivolto frasi irriguardose all’indirizzo dell’arbitro, ma di non essere entrato in contatto con lui, richiedeva la riduzione della squalifica di 5 giornate, inflitta al calciatore dal giudice sportivo di 1° grado; ascoltato, come da richiesta l’interessato; letto il referto arbitrale, fonte primaria di prova ex art. 35 C.G.S., dal quale risulta, in verità, che il Frioli urtava l’arbitro con violenza, proferendogli, nella circostanza, frasi offensive; considerato che, alla luce di quanto sopra, le doglianze dell’appellante, si dimostrano prive di fondamento ed adeguata la squalifica. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva DELIBERA di respingere il reclamo confermando la squalifica di 5 gare al giocatore Marco Frioli. La tassa reclamo va incamerata.
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