COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE MAURA MATTEO (TESS. EAGLES SOCCER CECCANO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2015 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 34 DEL 15.1.2015 (Gara: STERPARO – EAGLES SOCCER CECCANO dell’ 11.1.2015 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE MAURA MATTEO (TESS. EAGLES SOCCER CECCANO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2015 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 34 DEL 15.1.2015 (Gara: STERPARO – EAGLES SOCCER CECCANO dell’ 11.1.2015 – Campionato III Categoria Frosinone) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 154 del 30/01/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui il calciatore MAURA MATTEO ha richiesto l’annullamento o in subordine la riduzione della sanzione a suo carico assumendo di non aver avuto alcun contatto fisico con l’arbitro né avergli indirizzato alcuna frase offensiva che aveva invece rivolto a se stesso per quanto accaduto; ascoltato, come da richiesta, l’interessato; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale e valutata la dinamica dei fatti; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” ma che tuttavia la squalifica a carico del calciatore MAURA MATTEO, per il comportamento concretizzatosi in gravi atti invasivi di offese e minacce, debba essere ricondotta alla misura dei consolidati parametri utilizzati per casi analoghi a quello in esame. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo al 15.4.2015 la squalifica del calciatore MAURA MATTEO. La tassa reclamo va restituita.
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