COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VELLETRI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE FATALE FEDERICO PER 4 GARE E AL CALCIATORE CERCI FRANCESCO PER 2 GARE INIBIZIONE AL MASSAGGIATORE TULLIO CRISTIAN FINO AL 30/06/2015 E ALL’ASSISTENTE DI PARTE CHERUBINI GIORDANO FINO AL 30/09/2015 E DELL’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 153 DEL 29.01.2015 (Gara: REAL VELLETRI – ATLETICO SABOTINO del 17.01.2015 – Campionato Prima Ctg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL VELLETRI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE FATALE FEDERICO PER 4 GARE E AL CALCIATORE CERCI FRANCESCO PER 2 GARE INIBIZIONE AL MASSAGGIATORE TULLIO CRISTIAN FINO AL 30/06/2015 E ALL’ASSISTENTE DI PARTE CHERUBINI GIORDANO FINO AL 30/09/2015 E DELL’AMMENDA DI € 200,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 153 DEL 29.01.2015 (Gara: REAL VELLETRI – ATLETICO SABOTINO del 17.01.2015 – Campionato Prima Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 158 del 6/2/2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che La Società REAL VELLETRI contestando le decisioni del Giudice di prime cure, come specificato in epigrafe, assume che l’Assistente di parte Cherubini Giordano, avrebbe solamente dissentito con l’arbitro che aveva disatteso una sua segnalazione, senza alcun intento aggressivo e il calciatore Fatale Federico si sarebbe limitato a protestare per una decisione arbitrale. Per quanto riguarda gli episodi di fine gara, la ricorrente deduce che da parte del capitano Cerci Francesco non ci sarebbe stato alcun comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro, mentre il massaggiatore Di Tullio Cristian non sarebbe stato presente perché allontanatosi dall’impianto sportivo, subito dopo il termine dell’incontro. Da ultimo, circa la persona estranea entrata solamente nel corridoio degli spogliatoi, la reclamante asserisce che il soggetto veniva immediatamente bloccato ed allontanato. Per le considerazioni sopra esposte, la Soc. REAL VELLETRI chiede una riduzione di tutte le sanzioni inflitte in prima istanza, ritenute eccessive in rapporto agli accaduti. Preliminarmente si fa presente che la squalifica a carico del Cerci, 2 gare, è inammissibile, in quanto non impugnabile in alcuna sede, a norma dell’art. 45 del C.G.S.. Riguardo alle rimanenti lamentele, sono stati letti gli atti ufficiali, prima fonte di prova (art. 35 del C.G.S.), che descrivono i comportamenti dei tesserati in maniera totalmente diversa dagli assunti della ricorrente. Infatti, l’assistente Cherubini Giordano, allontanato per espressioni irriguardose verso l’arbitro, entrava sul terreno di giuoco, minacciava l’arbitro con la bandierina, veniva allontanato da propri calciatori ed a fine gara gli rivolgeva ingiurie e minacce; il calciatore Fatale Federico, espulso per ingiurie all’arbitro, teneva nei suoi confronti una condotta gravemente minacciosa e alla fine dell’incontro continuava nelle offese e minacce; il massaggiatore Di Tullio Cristian, a fine gara, dopo aver offeso l’arbitro, entrava a più riprese nello spogliatoio di questo ultimo tentando di chiudere la porta del locale allo scopo di restare solo con il direttore di gara, venendo poi allontanato dalle forze dell’ordine. Circa l’ammenda, dal referto di gara si rileva come persona non identificata, introdottasi nello spogliatoio arbitrale, rivolgeva al direttore di gara frasi offensive e minacciose e si allontanava solo dopo l’intervento di calciatori. Da quanto rappresentato, è parere di questa Corte che il comportamento dell’assistente Cherubini, sebbene gravemente aggressivo ed ingiurioso verso l’arbitro, non contenga però pesanti elementi invasivi nei confronti di quest’ultimo, per cui la squalifica si può ridurre al 30/6/2015. In merito alle altre sanzioni,quanto descritto negli atti ufficiali smentisce e rende inattendibili le doglianze della ricorrente e, pertanto le decisioni del primo Giudice vanno confermate come da delibera citata a riferimento. DELIBERA - di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica all’assistente di parte Cherubini Giordano al 30/6/2015 e sono confermate le restanti decisioni. La tassa reclamo va restituita.
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