COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TOR SAPIENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 7 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FORTUNATI CLAUDIA ADOTTATTO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL 15/01/2015 (GARA REAL TOR SAPIENZA – SAN GIORGIO DEL 11/01/2015 – CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 165/LND del 13/2/2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TOR SAPIENZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 7 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FORTUNATI CLAUDIA ADOTTATTO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL 15/01/2015 (GARA REAL TOR SAPIENZA – SAN GIORGIO DEL 11/01/2015 – CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C) Riferimento dispositivo di cui al C.U. n. 154 del 30/01/2015 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società Tor Sapienza chiedeva, in via principale, l’annullamento della squalifica alla giocatrice Fortunati Claudia ed in via subordinata la riduzione della stessa in rapporto all’effettiva gravità dei fatti in causa; a sostegno della propria linea difensiva la Società sosteneva che la Fortunati, sin dall’inizio della gara, era stata oggetto di provocazioni fisiche e verbali da parte della giocatrice avversaria Altobelli Angela non rilevati dall’arbitro e che durante un’azione di gioco, per proteggere il pallone allargava le braccia e colpiva involontariamente l’avversaria senza procurargli particolare nocumento, prova ne era che la Altobelli, dopo l’intervento del massaggiatore, poteva riprendere il gioco. Ascoltata, come da richiesta l’interessata; Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti ufficiali e la dinamica dei fatti; rilevato che la squalifica a carico della calciatrice Fortunati Claudia per la condotta violenta, seppur censurabile, possa essere ricondotta entro limiti di minore entità, anche in considerazione al fatto che la giocatrice avversaria non ha subito alcuna conseguenza fisica. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo riducendo a 5 gare la squalifica della calciatrice Fortunati Claudia. La tassa reclamo va restituita.
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