COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 29/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE CIMINI LORENZO (TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. URSUS 1925) AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLOGNA CALCIO / URSUS 1925, DISPUTATA IL 12.01.2015 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES D’ELITE GIRONE “A” (C.U. N°36 del 15.01.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 29/1/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE CIMINI LORENZO (TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S.D. URSUS 1925) AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLOGNA CALCIO / URSUS 1925, DISPUTATA IL 12.01.2015 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES D’ELITE GIRONE “A” (C.U. N°36 del 15.01.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Lorenzo Cimini ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere protestato smodatamente nei confronti dell’arbitro e per averlo minacciato, dopo avere gettato a terra la maglia. Ha dedotto il calciatore di non avere minacciato il direttore di gara, che avrebbe frainteso il suo disappunto al momento del’espulsione. Osserva la Corte che la sanzione adottata nei confronti del calciatore deve essere confermata sia perché risulta dagli atti che lo stesso ha ironicamente applaudito il direttore di gara, minacciandolo, sia perché, in precedenza, egli aveva gettato a terra la maglia, rivolgendo ingiurie all’arbitro. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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