COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 5/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI DEL CALCIATORE BONANNI FRANCESCO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. PELINO / SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO, DISPUTATA IL 18.01.2015 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°37 del 22.01.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°40 del 5/2/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI DEL CALCIATORE BONANNI FRANCESCO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S. PELINO / SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO, DISPUTATA IL 18.01.2015 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°37 del 22.01.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. San Giuseppe di Caruscino ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. perché il calciatore, a seguito di convalida di una rete alla squadra avversaria, protestava smodatamente nei confronti dell’arbitro.
Ha dedotto l’appellante di non contestare gli addebiti al proprio tesserato, peraltro già redarguito dalla società, ma di ritenere eccessiva la sanzione in relazione a quanto realmente accaduto, ovvero un comportamento irriguardoso e non un gesto di violenza, anche con riferimento a decisioni di casi ben più gravi, sanzionati allo stesso modo con quattro turni di squalifica.
Osserva la Corte che la sanzione adottata nei confronti del calciatore deve essere confermata perché risulta dagli atti che lo stesso, dopo la convalida della rete, ha rincorso il direttore di gare per protestare e, una volta avvicinatosi, lo afferrava per la divisa e lo strattonava, senza conseguenze.
Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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