COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE IULIIS FRANCESCO PER DIECI TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORTORETO / CASTELNUOVO VOMANO DISPUTATA IL 11.1.15 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 36, DEL 15.1.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 12/2/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELNUOVO VOMANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE IULIIS FRANCESCO PER DIECI TURNI, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORTORETO / CASTELNUOVO VOMANO DISPUTATA IL 11.1.15 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 36, DEL 15.1.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Castelnuovo Vomano ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento sopra specificato, adotta dal G.S. per avere il calciatore rivolto frasi discriminatorie a un calciatore avversario di colore.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della squalifica, poiché la frase incriminata sarebbe stata detta senza alcuna cattiveria.
Osserva la Corte che l’appello deve essere respinto, in quanto il G.S. ha applicato al De Iulis la sanzione minima prevista dall’art. 11, commi 1 e 2, C.G.S.
Per questi motivi, la Corte,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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