COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL SIG. LUCIO MARTINI (TESSERATO PER LA SOCIETA’ G.S. CESE CALCIO) AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2015, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI / CESE, DISPUTATA IL 10.1.15 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°25 DEL 15.1.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL SIG. LUCIO MARTINI (TESSERATO PER LA SOCIETA’ G.S. CESE CALCIO) AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2015, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI / CESE, DISPUTATA IL 10.1.15 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°25 DEL 15.1.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, il Sig. Lucio Martini, dirigente della società G.S. Cese Calcio, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, inflitto dal G.S: “Perché, già espulso per ingiurie offese e bestemmie all'indirizzo del Direttore di gara, in più occasioni tentava di aggredirlo, non riuscendovi solo grazie all'intervento di altri tesserarti. Inoltre, a fine gara dopo averlo più volte minacciato scagliava con violenza un pallone in direzione dell'arbitro, sfiorandolo e continuava ad insultarlo e minacciarlo sino al momento in cui lo stesso entrava nello spogliatoio”. Ha dedotto l’appellante di non avere mai messo in atto comportamenti aggressivi, né durante i tempi regolamentari, né successivamente; in particolare, ha precisato di non avere mai scagliato con violenza il pallone verso la sua persona. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, ribadendo con dovizia di particolari ogni singolo punto dell’originario referto e le circostanze di fatto che hanno condotto il primo Giudice ad adottare l’impugnata sanzione. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto, anche dal supplemento di rapporto si evince, senza ombra di dubbio, il comportamento reiterato, ingiurioso, minaccioso e con il chiaro intento aggressivo da parte del Martini. Per quanto precede la Corte, DELIBERA di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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