COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 12/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HESPERIA NERETO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 28.2.2015, INFLITTA DAL G.S. AL SIG. D’ALESSANDRO MICHELE IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / CANZANO, DISPUTATA L’8.1.15 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°28 DEL 15.1.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 12/2/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. HESPERIA NERETO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 28.2.2015, INFLITTA DAL G.S. AL SIG. D’ALESSANDRO MICHELE IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / CANZANO, DISPUTATA L’8.1.15 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°28 DEL 15.1.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Hesperia Nereto ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, inflitto dal G.S. per avere, il D’Alessandro, ingiuriato il direttore di gara dopo essere stato espulso e per avere reiterato tale comportamento a gara terminata e successivamente negli spogliatoi. La società appellante ha dedotto che aveva avuto una semplice discussione con il direttore di gara e di non averlo offeso.
Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto il direttore di gara ha inequivocabilmente riferito di essere stato pesantemente ingiuriato dal D’Alessandro e che tale comportamento è stato reiterato non solo a fine gara, ma anche negli spogliatoi. La sanzione inflitta appare, quindi, congrua e va, pertanto, confermata la decisione del primo Giudice.
Per quanto precede la Corte,
DELIBERA
di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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