COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CASTEL LAGOPESOLE C5 AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AI CALCIATORI LAUCIELLO VITO E ROMANIELLO VITO, RIPORTATA SUL C.U. N.68 DEL 11.02.2015.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 25/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD CASTEL LAGOPESOLE C5 AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AI CALCIATORI LAUCIELLO VITO E ROMANIELLO VITO, RIPORTATA SUL C.U. N.68 DEL 11.02.2015. Letto il reclamo proposto dalla Società ASD CASTEL LAGOPESOLE C5 avverso la squalifica inflitta ai calciatori LAUCIELLO VITO e ROMANIELLO VITO, come riportata sul C.U. n.68 del 11/02/2015; Letti gli atti ufficiali di gara; Osservato come non sia stato possibile procedere all’audizione dei Dirigenti della Società reclamante per non essersi questi presentati nonostante ne avessero fatto rituale richiesta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità"; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte non abbiano, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dal cui esame è stato possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità dei calciatori in riferimento alla condotta agli stessi ascritta, che è lecito qualificare adeguatamente sanzionata; Considerato come dalla lettura degli atti ufficiali sia nitidamente emersa la colpa dal calciatore LAUCIELLO VITO in relazione al comportamento da questi tenuto all’esito della sua indebita entrata sul terreno di gioco, senza autorizzazione a partita ancora in corso e sfociata in una azione che è comunque lecito considerare violenta; Ritenuto, ancora, aldilà dell’interpretazione dalla Società reclamante in ricorso attribuita agli eventi dal D.G. descritti, come dalla lettura degli atti ufficiali sia nondimeno stato possibile acquisire certezza riguardo la responsabilità del calciatore ROMANIELLO VITO in relazione al comportamento da questi tenuto nei confronti di un avversario addirittura al termine della partita mentre le squadre effettuavano il saluto fair-play, momento evidentemente destinato al riconoscimento del reciproco valore sportivo dei contendenti; Osservato come il ridetto ROMANIELLO VITO avesse agito al di fuori del contesto agonistico e quindi in assenza di compressioni emotive ovvero di stress psico-fisico che lo avrebbero potuto ipoteticamente privare di momentanea lucidità; Considerato alla stregua delle argomentazioni che precedono come, indipendentemente dalla stretta interpretazione della dinamica dei fatti dall’Arbitro negli atti ufficiali riportati, il comportamento di calciatori LAUCIELLO VITO e ROMANIELLO VITO debba qualificarsi indebito e intrinsecamente violento e come tale appropriatamente punito, senza possibilità di riconsiderazione della decisione del D.G.. P.Q.M. • Rigetta il reclamo proposto reclamo proposto dalla Società ASD CASTEL LAGOPESOLE C5 avverso la squalifica inflitta ai calciatori LAUCIELLO VITO e ROMANIELLO VITO, come riportata sul C.U. n.68 del 11/02/2015; • Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata.
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