COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 29 GENNAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.51 della Società A.S.D. CARIATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 SGS del 15.1.2015 (ammenda di € 170,00, squalifica del calciatore GRILLO Nicola per CINQUE gare effettive, squalifica dei calciatori GRAZIANO Luca e SICIGNANO Gerardo per DUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 29 GENNAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.51 della Società A.S.D. CARIATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 SGS del 15.1.2015 (ammenda di € 170,00, squalifica del calciatore GRILLO Nicola per CINQUE gare effettive, squalifica dei calciatori GRAZIANO Luca e SICIGNANO Gerardo per DUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA preliminarmente, si dichiara la inammissibilità della impugnazione avverso la squalifica per due gare dei calciatori Graziano Luca e Sicignano Gerardo, ai sensi dell'art.45, n.3, lett.a), C.G.S.; rilevato che, per il resto, appaiono incontestabili i fatti ascritti, come risultanti dagli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata, e che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. dichiara inammissibile l'impugnazione della squalifica per due gare dei calciatori GRAZIANO Luca e SICIGNANO Gerardo, ai sensi dell'art.45, n.3, lett.a), C.G.S.; rigetta per il resto e dispone incamerarsi la tassa.
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