COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 29 GENNAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.53 della Società A.S.D. REAL CERVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 15.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Prima categoria Real Cerva – CSI Stalettì del 21/12/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 300,00, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica per SETTE gare effettive del giocatore SCORZA Giuseppe quale capitano in luogo del giocatore responsabile dell’atto di violenza contro l’arbitro rimasto non identificato, obbligo alla Società Real Cerva di tenere indenne l’arbitro dei danni subiti se richiesti e documentati).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 DEL 29 GENNAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.53 della Società A.S.D. REAL CERVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 15.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Prima categoria Real Cerva – CSI Stalettì del 21/12/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 300,00, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica per SETTE gare effettive del giocatore SCORZA Giuseppe quale capitano in luogo del giocatore responsabile dell’atto di violenza contro l’arbitro rimasto non identificato, obbligo alla Società Real Cerva di tenere indenne l’arbitro dei danni subiti se richiesti e documentati). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; RILEVA preliminarmente, quanto alla squalifica del capitano della società Real Cerva, sig. Scorza Giuseppe, per sette gare effettive, in luogo del giocatore responsabile dell'atto di violenza verso l'arbitro, non identificato, si prende atto che la reclamante, pur invocando la tenuità e la non volontarietà del contatto e quindi contestando l'entità della squalifica, ha identificato il responsabile nel portiere sig.Lia Alberto. Quanto al merito, si ritiene opportuno convocare l'arbitro a chiarimenti, rinviando la decisione all'esito dell'audizione disposta per la seduta del 16 febbraio 2015. P.Q.M. -revoca la squalifica del capitano SCORZA Giuseppe e rimette gli atti al Giudice Sportivo per la decisione relativa al calciatore LIA Alberto. -per le altre sanzioni rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione dell’arbitro nella seduta del 16 FEBBRAIO 2015.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it