COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.31 della Società A.S.D. A.C. SCILLESE 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 13.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara San Giorgio 2012 – AC Scillese 2012 del 9.11.2014, penalizzazione di UNO punto in classifica, squalifica del calciatore MACRI’ Massimo fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore CIMAROSA Giuseppe fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore POLISTENA Antonino per QUATTRO gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.31 della Società A.S.D. A.C. SCILLESE 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 13.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara San Giorgio 2012 – AC Scillese 2012 del 9.11.2014, penalizzazione di UNO punto in classifica, squalifica del calciatore MACRI’ Massimo fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore CIMAROSA Giuseppe fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore POLISTENA Antonino per QUATTRO gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA in via preliminare che, nel corso della seduta dell’01/12/2014 (v. C.U. n.75 del 3 dicembre 2014 del Comitato Regionale Calabria): -ha dichiarato inammissibile il reclamo de quo con riferimento alla sola impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. San Giorgio 2012– A.S.D. A.C. Scillese 2012 del 09.11.2014 col punteggio di 0-3 inflitta alla Scillese, non essendo stata allegata al reclamo la ricevuta comprovante la trasmissione alla controparte di copia del medesimo atto ai sensi dall’art.46, comma 5, del C.G.S.; - ha confermato la squalifica per quattro gare effettive irrogata in I grado al calciatore Polistena Antonino; -ha ritenuto che per gli altri provvedimenti impugnati (penalizzazione di un punto in classifica della Scillese e squalifica dei calciatori Macrì Massimo e Cimarosa Giuseppe), si rendesse necessario un approfondimento istruttorio, per cui ha disposto la convocazione dell’arbitro a chiarimenti per la seduta del 12/01/2015, rinviandola per la seduta del 3.2.2015 in considerazione che l’arbitro non si è presentato alla prima convocazione per motivi di salute; che, dal supplemento di rapporto dell’arbitro della gara in esame, risulta che: - al 10° del II tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della società San Giorgio, tutti i calciatori della Scillese accerchiavano l’arbitro, protestando, e uno di essi, Macrì Massimo, dopo aver rivolto al suddetto ufficiale di gara una frase irriguardosa, lo afferrava per il collo; - in quel frangente, Cimarosa Giuseppe, calciatore della Scillese, sferrava un pugno al direttore di gara, colpendolo dietro il collo e provocandogli “fortissimi giramenti di testa”; - infine, l’arbitro, mentre rientrava negli spogliatoi dopo aver sospeso la gara, veniva colpito con un calcio al fondoschiena” dal calciatore Macrì Massimo già menzionato precedentemente. Successivamente, il direttore di gara si recava al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria, laddove gli venivano diagnosticate “algie gamba dx e trauma craniocervicale lieve”, con prognosi di gg.5 (come da relativo certificato medico in atti). Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti testé riportati, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. A.C.Scillese 2012 (cfr. C.U. n.34 del 13 novembre 2014 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria): - penalizzazione di un punto in classifica; - squalifica del calciatore Macrì Massimo fino al 31/12/2016; - squalifica del calciatore Cimarosa Giuseppe fino al 31/12/2015. La società Scillese nega che quanto dichiarato dall’arbitro risponda al vero, sostenendo che i due calciatori non avrebbero posto in essere gli atti di violenza ascrittigli in quanto, a suo dire, in quei frangenti non si trovavano nelle vicinanze del direttore di gara. La reclamante “mette in dubbio l’attendibilità di quanto riportato nella relazione arbitrale non solo per quel che concerne la dinamica, ma anche per la corretta individuazione dei soggetti coinvolti”. Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha dichiarato di non avere alcun dubbio che gli autori degli atti di violenza nei suoi confronti siano i calciatori Macrì Massimo e Cimarosa Giuseppe, avendoli riconosciuti con assoluta certezza e confermando pienamente, quindi, il contenuto del supplemento di rapporto a sua firma. I fatti per come narrati dall’arbitro non possono essere contestati, tenuto conto in particolare del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S). La sanzione inflitta dal giudice di prime cure al calciatore Cimarosa Giuseppe appare congrua ed adeguata ai fatti verificatesi e, pertanto, deve essere confermata. Invece, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia: 1) ridurre la squalifica al calciatore Macrì Massimo al 30 giugno 2016; 2) annullare il punto di penalizzazione in classifica inflitto alla società reclamante; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: -riduce la squalifica al calciatore MACRÌ Massimo al 30 GIUGNO 2016; -annulla il punto di PUNTO di penalizzazione in classifica inflitto alla società A.S.D. A.C. SCILLESE 2012; -rigetta nel resto. Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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