COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.46 della Società A.C.D. CONDOFURI 2009 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 dell’11.12.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Condofuri 2009 – Campese del 30.11.2014 con il punteggio do 0-3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.46 della Società A.C.D. CONDOFURI 2009 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 dell’11.12.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Condofuri 2009 – Campese del 30.11.2014 con il punteggio do 0-3). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato la posizione irregolare di un proprio calciatore nella gara in epigrafe. Il calciatore il signor Altomonte Gregorio, presente in distinta con il n° 18, è subentrato in campo in sostituzione di un suo compagno ma lo avrebbe fatto non essendone legittimato in quanto riportato in distinta anche nelle funzioni di assistente di parte dell’arbitro. Nella seduta del 12 gennaio u.s. - preso atto della complessità del caso sottoposto al vaglio della Corte - si riteneva opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 3/2/2015 e rimandava, pertanto, ogni decisione all'esito della disposta audizione del Direttore di gara. L’arbitro ascoltato a chiarimenti nella seduta odierna ha dichiarato che al momento in cui l’Altomonte è entrato in campo il suo posto di assistente di parte lo ha preso altro calciatore della stessa società. Ritiene, pertanto, questa Corte che la responsabilità in merito alla posizione irregolare dell’Altomonte debba ricadere sulla società Condofuri. Per le ragioni sopra esposte, il reclamo è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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