COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.55 della Società A.C. LOCRI 1909 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.99 del 22.1.2015( ammenda € 600,00, squalifica del calciatore IERVASI Luigi per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.55 della Società A.C. LOCRI 1909 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.99 del 22.1.2015( ammenda € 600,00, squalifica del calciatore IERVASI Luigi per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la società A.C. Locri sostiene, nell’argomentare in reclamo le proprie ragioni, che i fatti che hanno generato le sanzioni in epigrafe sono stati artatamente amplificati dagli Ufficiali di Gara. In particolare rappresenta – tra l’altro - che non sono stati intonati cori contro Organi Federali, che la rete di recinzione è stata “sconnessa, solo in alto, dai perni che la reggevano” e non tagliata, che le bottiglie lanciate in campo era vuote e non piene, che ad esplodere in campo sono stati petardi e non bombe carta e che la persona introdottasi nello spogliatoio arbitrale non è stata identificata per cui del comportamento offensivo tenuto da tale soggetto non può rispondere la società Locri. In merito, poi, alla sanzione comminata al calciatore Iervasi Luigi intende chiarire che il gesto punito prima con l’espulsione e poi con la squalifica è stato commesso in azione di gioco e che si è quindi trattato di un mero strattonamento e non di un atto di violenza, ai danni ed in reazione, nei confronti di avversario. I fatti che hanno generato l’irrogazione dell’ammenda ai danni del Locri sono riferiti in maniera chiara e circostanziata, non solo dall’Arbitro ma anche dal Commissario di Campo con distinte narrazioni che non palesano contraddizioni ma che, al contrario, si integrano e si completano a vicenda, legittimando la veridicità degli stessi. L’ammenda appare da rimodulare riducedendola ad € 500,00. Invece la squalifica del calciatore Iervasi Luigi appare legittima in quanto il Direttore di gara riferisce la circostanza dell’espulsione in maniera puntuale. La conseguente sanzione appare congrua tenuto conto che lo stesso risponde dell’atto di violenza nei confronti dell’avversario e del comportamento offensivo tenuto nei confronti dell’Arbitro in seguito al provvedimento di allontanamento dal campo. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: -riduce l’ammenda inflitta alla Società A.C. LOCRI 1909 ad € 500,00; -rigetta nel resto; dispone accreditasi la tassa sul conto della Società reclamante.
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