COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.56 della Società F.C.D. ROMBIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 15.1.2015( inibizione del dirigente SANGENITI Agostino fino al 14/8/2015, squalifica del calciatore MAZZITELLI Giuseppe per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.56 della Società F.C.D. ROMBIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 15.1.2015( inibizione del dirigente SANGENITI Agostino fino al 14/8/2015, squalifica del calciatore MAZZITELLI Giuseppe per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale (con relativo supplemento) della gara F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Aprigliano dell’11/01/2015 risulta quanto qui di seguito riportato: - al 10° del II tempo, il calciatore Mazzitelli Giuseppe della società Rombiolese veniva espulso per avere tenuto nei confronti del direttore di gara un comportamento minaccioso; - al 38° del II tempo, Sangeniti Agostino, dirigente accompagnatore della medesima società, si avvicinava al direttore di gara, minacciandolo. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, dichiara testualmente che il dirigente succitato “tentava di colpirmi ma veniva trattenuto dal capitano della stessa società (Monteleone Gianluca)”; - negli spogliatoi, il Sangeniti teneva un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti (cfr. C.U. n.93 del 15/01/2015 del Comitato Regionale Calabria): - squalifica per tre gare effettive al calciatore Mazzitelli Giuseppe; - inibizione a svolgere ogni attività fino al 14/08/2015 al dirigente Sangeniti Agostino. La società Rombiolese contesta nel reclamo quanto riferito dall’arbitro, sostenendo, in sintesi, che: a) il dirigente Sangeniti avrebbe protestato in modo vibrato ed anche minaccioso, senza però aver mai tentato di aggredire l’arbitro e, pertanto, il successivo intervento del capitano della squadra avrebbe avuto il solo effetto non di “interrompere un tentativo di aggressione fisica in atto, ma soltanto a calmare l’evidente stato di agitazione del proprio dirigente”; b) il calciatore Mazzitelli avrebbe adoperato nei confronti dell’arbitro soltanto “una frase estemporanea ed infelice” ma non minacciosa. fatti per come narrati nel rapporto arbitrale non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S). Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi appare conforme a giustizia operare una riduzione dell’inibizione inflitta al dirigente Sangeniti Agostino. Va confermata, invece, la squalifica irrogata al calciatore Mazzitelli Giuseppe, essendo congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: - ridurre l’inibizione a svolgere ogni attività al dirigente SANGENITI Agostino fino al 30 GIUGNO 2015; - confermare nel resto. Si dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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