COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 11 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.61 della Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 22.1.2015 (squalifica del calciatore OSSO Fabrizio fino al 21/4/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 11 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.61 della Società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 22.1.2015 (squalifica del calciatore OSSO Fabrizio fino al 21/4/2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed in equivoca che il calciatore Osso Fabrizio,a fine gara, lanciava uno sputo al suo indirizzo colpendolo; che lo sputo è un atto riprovevole e come tale deve essere adeguatamente sanzionato; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è già abbastanza contenuta; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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