COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.63 della Società A.S.D. DELIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 29.1.2015 (ammenda di € 800,00, squalifica del calciatore DI LORENZO Massimo fino al 25/3/2015).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.63 della Società A.S.D. DELIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 29.1.2015 (ammenda di € 800,00, squalifica del calciatore DI LORENZO Massimo fino al 25/3/2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; ritenuto che le argomentazioni addotte a sostegno del ricorso non possono inficiare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituisce prova privilegiata; considerato, tuttavia, che la sanzione dell’ammenda inflitta alla Sociètà reclamante appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere rimodulata tenuto conto che i fatti devono essere valutati in unico contesto e legati dal vincolo della continuazione. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce a € 400,00 (quattrocento/00) l’ammenda inflitta alla ASD DELIESE; rigetta nel resto; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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