COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.64 della Società A.C. AZZURRA 2008 ROSARNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro cui al Comunicato Ufficiale n.43 Amatori del 22.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Amatori Calcio Curtuladi – Azzurra 2008 Rosarno del 10/1/2015 Campionato Amatori, ammenda di € 35,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.64 della Società A.C. AZZURRA 2008 ROSARNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro cui al Comunicato Ufficiale n.43 Amatori del 22.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Amatori Calcio Curtuladi – Azzurra 2008 Rosarno del 10/1/2015 Campionato Amatori, ammenda di € 35,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il legale della società reclamante; RILEVA preliminarmente dichiara il reclamo parzialmente inammissibile, per non essere impugnabile la sanzione dell'ammenda di € 35,00, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.d), CGS. La reclamante nega ogni addebito affermando che non sussistevano gli estremi per la sospensione dell'incontro, disputato in un normale clima agonistico, senza particolare animosità tra i contendenti, tanto che il direttore di gara non adottava sanzioni disciplinari, che non vi era pericolo per la sua incolumità, e che negli spogliatoi entrambe le squadre insistevano per proseguire la gara. L'arbitro, che è stato sentito a chiarimenti dal Giudice Sportivo confermando integralmente il rapporto di gara, ha sostenuto di aver subito per tutta la gara un atteggiamento intimidatorio e offensivo da parte dei calciatori di entrambe le squadre e precisa che nessun dirigente si è adoperato in sua difesa, né ha provveduto a chiudere i cancelli del terreno di gioco nonostante la sua richiesta e a far uscire gli estranei non autorizzati presenti nel recinto di gioco. Non ha segnalato alcun atto di violenza, salvo l'episodio accaduto al 20° del 2° t., che ha causato la sospensione della gara, quando veniva circondato dai calciatori della società Azzurra 2008 Rosarno, che gli impedivano ogni libertà di movimento, con spintoni e trattenute dalla maglia. A parere della Corte, il lamentato clima di ostilità e l’episodio sopra descritto, non possiedono quei requisiti di gravità tale da mettere a repentaglio l’incolumità dell’arbitro o dei partecipanti alla gara, né la possibilità per l'arbitro di continuare a dirigere in piena indipendenza di giudizio. Dagli atti ufficiali emerge che il direttore di gara ha temuto per la propria incolumità a causa dell'atteggiamento intimidatorio ed ingiurioso tenuto nei suoi confronti dai calciatori di entrambe le squadre. Ma il direttore di gara non ha dimostrato di aver fatto uso dei mezzi a sua disposizione per riportare l'ordine, quali ammonire o espellere i calciatori più esagitati, allontanare dal campo i dirigenti, per cui non è emersa l'oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro, bensì un mero timore soggettivo per la forte ostilità avvertita nei sui confronti. Ritiene questa Corte che nessuno degli elementi necessari a fondare un provvedimento di sospensione della gara, richiesti dalla giurisprudenza sportiva e da questo stesso Collegio in precedenti pronunce, ricorrano nel caso di specie e che, pertanto, va disposta la ripetizione della gara. P.Q.M. Preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo avverso la sanzione dell'ammenda, ai sensi dell'art.45, com.3, lett.d), CGS; nel merito, in parziale riforma del provvedimento impugnato: -annulla la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Amatori Calcio Curtuladi – Azzurra 2008 Rosarno del 10/1/2015 con il punteggio di 0- 3 comminata alla Società Azzurra 2008 Rosarno; -dispone la ripetizione della gara in esame AMATORI CALCIO CURTUDALI – AZZURRA 2008 ROSARNO- Campionato Amatori e la trasmissione degli atti alla Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro per quanto di competenza; -dispone,infine accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.
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