COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.65 della Società A.S.D. AKERENTIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 29.1.2015 (ammenda di € 50,00, squalifica del calciatore MARRA Roberto fino al 30/6/2015, squalifica dei calciatori CANDALISE Luigi e CANDALISE Remo Benito per QUATTRO gara effettive, squalifica del calciatore NIGNO Ivan per DUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.65 della Società A.S.D. AKERENTIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 29.1.2015 (ammenda di € 50,00, squalifica del calciatore MARRA Roberto fino al 30/6/2015, squalifica dei calciatori CANDALISE Luigi e CANDALISE Remo Benito per QUATTRO gara effettive, squalifica del calciatore NIGNO Ivan per DUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA preliminarmente dichiara parzialmente inammissibile il ricorso, perché non impugnabili la sanzione dell'ammenda di € 50,00 alla società ASD Akerentia, ai sensi dell'art.45, com.3, lett.d), CGS, e della squalifica per due gare effettive al calciatore Nigro Ivan, ai sensi dell'art.45 , com.3, lett.a), CGS. Per il resto, ritiene la sussistenza dei fatti ricostruiti in maniera chiara ed inequivoca negli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata. Quanto alle sanzioni, possono essere rimodulate quelle nei confronti dei calciatori Candalise Luigi e Candalise Remo Benito. P.Q.M. dichiara parzialmente inammissibile il reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 50,00 alla società ASD Akerentia e della squalifica per due gare effettive al calciatore Nigro Ivan, ai sensi dell'art.45, com.3, lett.d) e lett.a) CGS; nel merito, in parziale accoglimento, riduce: la squalifica inflitta al calciatore CANDALISE Luigi a TRE gare effettive; la squalifica inflitta al calciatore CANDALISE Remo Benito a TRE gare effettive; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it