COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.66 della Società U.S. NUOVA TRENTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 29.1.2015 (ammenda di € 140,00, squalifica dell’allenatore MAIO Vittorio fino al 29/4/2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.66 della Società U.S. NUOVA TRENTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 29.1.2015 (ammenda di € 140,00, squalifica dell’allenatore MAIO Vittorio fino al 29/4/2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante, che nega ogni addebito; RILEVA dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, risulta che a fine gara si verificava una rissa generale alla quale prendevano parte i calciatori di entrambe le società, al punto da richiedere l'intervento dei Carabinieri per riportare l'ordine. Questa Corte non può che aderire al costante orientamento della giustizia sportiva che definisce la rissa come una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente, per cui non è dato distinguere tra aggressori e vittime. Accertata la sussistenza dei fatti come accertati dal giudice sportivo, le sanzioni possono essere riformulate in quanto appaiono eccessive rispetto all'entità e alla modalità dei fatti ascritti, non essendo configurabile da parte dell’allenatore Maio alcun tentativo di aggressione. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce: -l'ammenda inflitta alla Società NUOVA TRENTA a € 70,00 (settanta/00); -la squalifica inflitta all’allenatore MAIO Vittorio fino al 2 MARZO 2015; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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