COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.60 del Sig. IANNACI Nicola (tesserato della Società Pol.Nuova Rosarnese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 29.1.2015 (inibizione a svolgere ogni attività fino al 29/7/2015)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 18 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.60 del Sig. IANNACI Nicola (tesserato della Società Pol.Nuova Rosarnese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 29.1.2015 (inibizione a svolgere ogni attività fino al 29/7/2015) LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che il direttore di gara, presa visione del documento di identità del ricorrente, ha escluso in maniera categorica che lo stesso sia stato l’autore della violazione contestata; P.Q.M. revoca la sanzione della inibizione inflitta a IANNACI Nicola e dispone restituirsi la tassa. Dispone, inoltre, che gli atti vengano restituiti al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria per la sanzione da comminare alla Società Pol. Nuova Rosarnese resasi responsabile di ingresso abusivo di estranei nello spogliatoio arbitrale.
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