COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n. 67 della Società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 29.1.2015 (omologazione risultato gara del 25.1.2015 Soriano 2010 – Gioiosa Jonica; squalifica calciatore PATEA Francesco fino al 28.6.2015).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n. 67 della Società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.105 del 29.1.2015 (omologazione risultato gara del 25.1.2015 Soriano 2010 – Gioiosa Jonica; squalifica calciatore PATEA Francesco fino al 28.6.2015).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della reclamante; RILEVA la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato il comportamento tenuto dal proprio calciatore Patea Francesco reo di aver tentato di aggredire l’arbitro (in due distinti momenti) e il commissario di campo non riuscendovi perché impedito da terzi soggetti intervenuti (calciatori di entrambe le squadre e Carabinieri). Chiede, inoltre, che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe viziata, a suo dire, da errore tecnico (ripresa del gioco con i calciatori della squadra del Gioiosa Jonica ancora a festeggiare la propria rete nella metà campo avversaria). Il reclamo è infondato in ordine al primo motivo di doglianza. Appare incontrovertibile che il Patea abbia in maniera decisa e pervicace tentato in ben due occasioni di aggredire l’arbitro ed a fine gara il primo assistente di gara. La narrazione dell’arbitro è puntuale e circostanziata e permette di accertare senza alcun dubbio che il calciatore non è riuscito a colpirlo solo per l’intervento deciso di compagni ed avversari. Tuttavia la sanzione appare da rimodulare in relazione alle responsabilità ed ai fatti contestati riducendola a tutto il 30 aprile 2015. Il reclamo è inammissibile in ordine al secondo motivo. Ai sensi dell’art. 46 del C.G.S. i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Detto adempimento non è stato esperito dalla reclamante che ha inoltrato il reclamo direttamente in secondo grado e tra l’altro, anche in tale fase, in maniera irrituale. Ha difatti inviato copia del reclamo alla controparte presso indirizzo errato. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si chiede la ripetizione della gara del 25.1.2015 Soriano 2010 – Gioiosa Jonica; lo accoglie parzialmente in quella in cui si impugna la squalifica inflitta in primo grado al calciatore PATEA Francesco riducendola a tutto il 30 APRILE 2015; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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