COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.68 della Società A.S.D. PRO PELLARO 1921 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.61 del 29.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Pro Pellaro 1921 – Ravagnese G.B.I. del 18.1.2015 con il risultato di 0-3 per posizione irregolare del calciatore NICOLO’ Antonio).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.68 della Società A.S.D. PRO PELLARO 1921 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.61 del 29.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Pro Pellaro 1921 – Ravagnese G.B.I. del 18.1.2015 con il risultato di 0-3 per posizione irregolare del calciatore NICOLO’ Antonio). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA la reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato la posizione irregolare del calciatore Nicolò Antonio nella gara del 18.1.2015 Pro Pellaro 1921 – Ravagnese G.B. Il calciatore risulta agli atti del competente Ufficio Tesseramento di questo Comitato Regionale LND Calabria svincolato alla data di disputa della gara. Pur confermando l’assunto di cui sopra, la reclamante sostiene che si tratti di mero errore materiale compiuto in assoluta buona fede. L’addetto della società avrebbe, infatti, al momento del tesseramento di Nicolò Antonio Carmelo nato il 23.12.1989 e residente a Reggio Calabria in via Nazionale Archi aggiornato erroneamente il tesseramento di calciatore “omonino”: Nicolò Antonio nato a Reggio Calabria 4.2.1986 e residente anch’esso a Reggio in via Nazionale Archi. Cita, a sostegno della propria tesi, decisione del giudice sportivo del Comitato Regionale Sicilia del 7.11.2014. Ritiene questa Corte che la tesi della reclamante non possa essere accolta in quanto non ricorre nel caso che occupa un errore materiale ma un errore formale che ha finito per produrre conseguenze di natura assolutamente sostanziale: ha preso parte alla gara un calciatore che risultava non tesserato e, pertanto, in posizione irregolare. Anche in merito alla buona fede è da evidenziarsi che ogniqualvolta le società si apprestano ad operare un tesseramento, sono tenute a porre in essere una serie di verifiche preliminari necessarie a fugare ogni dubbio sulla legittimità dell’operazione e sul corretto perfezionamento dello stesso. E’ per tale motivo che, in dette occasioni, occorre impiegare la massima diligenza possibile, per dimostrare, in caso di giudizio disciplinare, la buona fede e l’affidamento incolpevole maturato. Nel caso di specie appare chiaro che non può esserci alcun affidamento incolpevole in quanto vi era solo una parziale omonimia e una differente data di nascita. Inoltre la buona fede della società potrebbe avere rilevanza per le eventuali sanzioni disciplinari da comminarsi a carico dei tesserati e della società ma non per l’omologazione del risultato della gara che risulta, comunque, alterato per la partecipazione di un calciatore che al momento della disputa stessa non era tesserato per la società che lo ha impiegato. I precedenti giurisprudenziali dei gradi superiori si attestano nei casi di specie su un formale ossequio del dettato normativo con la sola introduzione da parte delle pronunce più recenti di una mitigazione della penalizzazione da irrogare in caso di deferimento per la posizione irregolare in più gare. Si ritiene cioè non automaticamente applicabile la sanzione che prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara disputata, ulteriore a quella oggetto del primo reclamo proposto nel termine di sette giorni dalla disputa della stessa. Per tale ragioni il reclamo è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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