COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.71 della Società A.S.D. ACLI SPORTING CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.36 SGS del 5.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Rosso blu A.S. Cotornei – Acli Sporting Club del 30.1.2015 con il punteggio di 0-3; ammenda di € 300,00; squalifica dei calciatori MAURO Antonio e CAVALLARO Pietro fino al 31 GENNAIO 2016; squalifica del calciatore MANCUSO Francesco fino al 30 GIUGNO 2015; squalifica del calciatore PORTI Diego per UNA giornata effettiva di gara; risarcimento danni subiti dal direttore di gara e dalla società Rosso blu A.S. Crotonei, se richiesti e documentati).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.71 della Società A.S.D. ACLI SPORTING CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.36 SGS del 5.2.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Rosso blu A.S. Cotornei – Acli Sporting Club del 30.1.2015 con il punteggio di 0-3; ammenda di € 300,00; squalifica dei calciatori MAURO Antonio e CAVALLARO Pietro fino al 31 GENNAIO 2016; squalifica del calciatore MANCUSO Francesco fino al 30 GIUGNO 2015; squalifica del calciatore PORTI Diego per UNA giornata effettiva di gara; risarcimento danni subiti dal direttore di gara e dalla società Rosso blu A.S. Crotonei, se richiesti e documentati). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società la reclamante; RILEVA la reclamante impugna le sanzioni per come riportate in epigrafe ridimensionando la gravità dei fatti imputati ai propri tesserati nonché negando la responsabilità per i danni cagionati ad indumenti e mobilio presenti nello spogliatoio arbitrale ed in quello della squadra Rosso blu AS Cotronei. Chiede, inoltre, la ripetizione della gara in epigrafe per la presenza a bordo campo e negli spogliatoi di persone non iscritte in distinta. Tale ultima doglianza è inammissibile per non aver la reclamante inviato copia del reclamo alla controparte per come disposto all’art. 46 del C.G.S.. In merito alle sanzioni irrogate in primo grado è da dirsi che il rapporto dell’arbitro smentisce la tesi della reclamante in quanto riporta i fatti in maniera puntuale e circostanziata. Ritiene, tuttavia, questa Corte che le sanzioni irrogate ai calciatori Mauro e Cavallaro vadano ridotte a tutto il 30 giugno 2015 tenuto conto che i comportamenti per quanto particolarmente gravi anche perché reiterati non sono sfociati in alcun atto di violenza. La sanzione irrogata al capitano Mancuso va inoltre ridotta (fino al 26 febbraio 2015) in quanto la valutazione di responsabilità per mancata assistenza all’arbitro non può non tener conto del fatto che lo stesso Direttore di gara non è stato colpito. Consequenzialmente è opportuno ridurre l’ammenda a € 150,00 confermando l’obbligo in carico alla società Sporting Acli di tenere indenni arbitro e avversari dei danni subiti, se richiesti e documentati. Dichiara da ultimo non impugnabile la sanzione di una giornata di squalifica irrogata al calciatore Porti Diego. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui si impugna la squalifica del calciatore PORTI Diego e la ripetizione della gara in epigrafe; in parziale accoglimento riduce l’ammenda a € 150,00, la squalifica di MAURO Antonio a tutto il 30 GIUGNO 2015, -la squalifica di CAVALLARO Pietro a tutto il 30 GIUGNO 2015 e la squalifica di MANCUSO Francesco a tutto il 26 FEBBRAIO 2015; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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