COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.72 della Società CALCIO CITTADELLABONIFATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 SGS del 5.2.2015(ripetizione gara Cittadellabonifati – Vibonese Calcio del 19.1.2015 Campionato Regionale Giovanissimi).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.72 della Società CALCIO CITTADELLABONIFATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 SGS del 5.2.2015(ripetizione gara Cittadellabonifati – Vibonese Calcio del 19.1.2015 Campionato Regionale Giovanissimi). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito telefonicamente l’arbitro a chiarimenti; RILEVA che il Giudice Sportivo Territoriale, a seguito del ricorso della società U.S. Vibonese Calcio Srl, ha accertato che al 24° del II tempo della gara Calcio Cittadellabonifati-U.S. Vibonese Calcio Srl del 19/01/2015, l’arbitro ha allontanato l’assistente di parte della società Vibonese Calcio Srl, Cammarata Ignazio, per comportamento non regolamentare in campo (litigava con una persona presente in tribuna), non provvedendo tuttavia alla relativa sostituzione con altro assistente di parte in violazione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari. Di conseguenza, avendo rilevato nella suddetta fattispecie un errore tecnico da parte del direttore di gara, il primo giudice ha deliberato la non omologazione della gara in questione, ordinandone la ripetizione (cfr. C.U. n.33 del 05/02/2015 del Comitato Regionale Calabria_Attività Giovanile). La società Calcio Cittadellabonifati propone reclamo avverso la decisione succitata, sostenendo: 1) che il ricorso in primo grado della società U.S. Vibonese Calcio Srl avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto quest’ultima avrebbe omesso di inviare alla Calcio Cittadellabonifati (in qualità di controparte) copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo, in violazione del disposto di cui all’art.46 del C.G.S.; 2) che i fatti, per come accertati dal giudice di prime cure, non risponderebbero a quanto realmente accaduto: la reclamante sostiene, infatti, che l’allontanamento dell’assistente arbitrale sarebbe avvenuto al 38° del II tempo (e non al 24°) e che l’assistente sarebbe stato regolarmente sostituito da un altro assistente di parte. Relativamente al punto1), si osserva che quanto sostenuto dalla reclamante non risponde al vero: infatti, risulta dagli atti che la U.S. Vibonese Calcio Srl ha ritualmente trasmesso il ricorso alla controparte via telefax. Per quanto concerne il punto 2), il direttore di gara, sentito telefonicamente a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, ha dichiarato di non avere proceduto alla sostituzione dell’assistente di parte che era stato allontanato dal campo, incorrendo, quindi, in un errore tecnico. Lo stesso ha precisato, altresì, di aver allontanato l’assistente di parte non al 24’ ma al 38’ del II tempo (al 3’ minuto di recupero dei cinque concessi); Pertanto, alla luce di quanto sopra, non resta che confermare la decisione di primo grado. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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