COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.73 della Società A.S.D ZEFHIR MEGA FIVE CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2015 (ammenda di € 150,00, inibizione a svolgere ogni attività fino al 20.3.2015 per il dirigente BENEDETTO Davide, squalifica massaggiatore CARELLA Carmelo Fabio fino al 10.7.2015; squalifica calciatore LORENTI Francesco fino al 10.4.2015, squalifica del calciatore MINNITI Vincenzo per quattro gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 24 FEBBRAIO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.73 della Società A.S.D ZEFHIR MEGA FIVE CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.111 del 12.2.2015 (ammenda di € 150,00, inibizione a svolgere ogni attività fino al 20.3.2015 per il dirigente BENEDETTO Davide, squalifica massaggiatore CARELLA Carmelo Fabio fino al 10.7.2015; squalifica calciatore LORENTI Francesco fino al 10.4.2015, squalifica del calciatore MINNITI Vincenzo per quattro gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato il comportamento tenuto dai propri tesserati per come riportato in epigrafe. Chiede che tutte le sanzioni vengano congruamente ridotte ritenendo che i fatti che hanno fatto insorgere le responsabilità vadano ridimensionati e ricondotti ad una concitata ed al più scomposta protesta nei confronti degli arbitri. Ritiene questa Corte che la tesi della reclamante non possa essere accolta con riferimento al comportamento tenuto del massaggiatore Carella Carmelo Fabio che, ripetutamente, ha colpito sul petto l’arbitro n.2 della gara, del calciatore Minniti Vincenzo che ha offeso e minacciato l’arbitro n. 1 a fine gara e del dirigente Benedetto Davide che ha, anch’esso, tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro n.2. Le sanzioni irrogate ai citati tesserati appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascritti. In merito alla posizione del calciatore Lorenti Francesco è da dirsi che il gesto di tirare a sé il polso della arbitro per verificare dal cronografo il tempo del recupero concesso non può esser visto come tentativo di aggressione ma quale atto di protesta violenta di modesta entità accompagnato da frasi gravemente offensive. Conseguenzialmente questa Corte reputa conforme a diritto ridurre la squalifica del Lorenti a tutto il 20 marzo 2015. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore LORENTI Francesco a tutto il 20 MARZO 2015; rigetta nel resto e -dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della Società reclamante.
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