COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 30/10/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 154. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GUERRIERO DAVIDE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONTEFORTE CILENTO): ART. 1, COMMA 1, ART. 3, COMMA 1 ED ART. 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MONDELLI DONATO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONTEFORTE CILENTO): ART. 1, COMMA 1, ART. 3, COMMA 1 ED ART. 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SALERNO ANTONIO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ MONTEFORTE CILENTO): ART. 1, COMMA 1, ART. 3, COMMA 1 ED ART. 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61, COMMA 3, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ MONTEFORTE CILENTO: ART. 4, COMMA 2 ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 30/10/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 154. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GUERRIERO DAVIDE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONTEFORTE CILENTO): ART. 1, COMMA 1, ART. 3, COMMA 1 ED ART. 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MONDELLI DONATO (ALL’EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ MONTEFORTE CILENTO): ART. 1, COMMA 1, ART. 3, COMMA 1 ED ART. 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SALERNO ANTONIO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ MONTEFORTE CILENTO): ART. 1, COMMA 1, ART. 3, COMMA 1 ED ART. 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 61, COMMA 3, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ MONTEFORTE CILENTO: ART. 4, COMMA 2 ED ART. 1, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 19 dicembre 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 9 ottobre 2013, prot. 1584/38, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla riunione della trattazione (13.01.2014) è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza dei deferiti, benché ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto: a) la sanzione della squalifica per tre giornate, a carico del calciatore, sig. Guerriero Davide, per aver sostituito, nell’intervallo della gara Capodifiume / Monteforte dell’1.06.2013, la precedente maglia, che riportava il n. 4, perché bagnata, con un’altra che riportava il n. 18; b) la sanzione della squalifica, per tre giornate, a carico del calciatore, sig. Mondelli Donato, per aver sostituito, nell’intervallo della gara Capodifiume / Monteforte dell’1.06.2013, la precedente maglia, che riportava il n. 10, perché bagnata, con un’altra che riportava il n. 14; c) la sanzione dell’inibizione, per un mese, a carico del dirigente, sig. Salerno Antonio, per aver omesso di comunicare all’arbitro, alla ripresa della seconda frazione di gioco, della gara Capodifiume / Monteforte, relativa al Campionato Provinciale di Terza Categoria, il cambio di numerazione delle maglie di gioco di alcuni atleti, rispetto a quelle indicate in distinta; d) euro 500,00 di ammenda a carico della società Monteforte Cilento, per responsabilità oggettiva. Nel merito, questo Collegio, riunitosi per deliberare, ha ritenuto che, in base al Codice di Giustizia Sportiva, dagli atti documentati acquisiti, sia risultata la responsabilità dei deferiti ed ha valutato, pertanto, che il deferimento disciplinare in esame sia fondato e motivato. Quanto alla commisurazione della sanzione, questo Collegio, preso atto delle richieste della Procura Federale e valutate le circostanze di fatto e di diritto che attengono alla vicenda in esame, nonché tenuti presenti sia la categoria di appartenenza della società deferita, sia le precedenti decisioni per casi analoghi, le ha determinate come di seguito specificato: a carico del dirigente, sig. Salerno Antonio, mesi uno di inibizione; a carico dei calciatori, sig. Guerriero Davide e Mondelli Donato, due giornate di squalifica a carico di ciascuno di essi; a carico della società Monteforte Cilento, l’ammenda di euro 150,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del dirigente, sig. Salerno Antonio, mesi uno di inibizione; a carico dei calciatori, sig. Guerriero Davide e Mondelli Donato, due giornate di squalifica a carico di ciascuno di essi; a carico della società Monteforte Cilento, l’ammenda di euro 150,00.
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