COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 30/10/2014 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 155. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PIGNATARO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SARNESE 1926): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 8, COMMA 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 94TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SARNESE 1926): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 DEL 30/10/2014
DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
N. 155. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VlOLAZlONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. PIGNATARO GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SARNESE 1926): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 8, COMMA 15, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ ART. 94TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ SARNESE 1926): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, del 6 giugno 2014, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 4 marzo 2014, prot. 4737/478, a carico del tesserato e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata il dispositivo n. 135 dell’allora C.D.T., relativa alla riunione del 23.06.2014, con il quale era stato disposto il rinvio della trattazione, per l’audizione delle parti, a data da destinarsi. Alla riunione della trattazione (20.10.2014) è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto dell’assenza dei deferiti, benché ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali regolarmente notificate e rifiutate dai destinatari), ha descritto sinteticamente i comportamenti e le responsabilità dei singoli deferiti, in ordine al procedimento in esame. Indi, nelle sue conclusioni, il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto: a) la sanzione dell’inibizione, per sei mesi, a carico del sig. Pignataro Giuseppe, perché in qualità di presidente della società Sarnese 1926, all’epoca dei fatti, per non aver ottemperato alla decisione della Comissione Accordi Economici presso la L.N.D. n. 23 del 21.11.2013 emessa all’esito del reclamo proposto dal calciatore Izzo Pasquale; b) euro 300,00 di ammenda e due punti di penalizzazione, a carico della società Sarnese 1926, a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, come in precedenza analiticamente descritti. Nel merito, questo Collegio, riunitosi per deliberare, ha accertato la responsabilità dei deferiti, confermate anche dal comportamento della non presenza dei deferiti in udienza, ritiene di accogliere le richieste formulate dalla Procura Federale, ad eccezione di quelle a carico della società Sarnese 1926 (sanzione pecuniaria e punti di penalizzazione), in ordine alle quali dispone il non luogo a provvedere, in ragione della circostanza che la società Sarnese 1926 non svolge alcuna attività nell’ambito del C.R. Campania. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Pignataro Giuseppe, mesi sei di inibizione; nulla dispone a carico della società Sarnese 1926, per quanto specificato nella parte motiva.
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